La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con la deliberazione n. 103/2026, interviene a chiarire il trattamento dell’IRAP nell’ambito degli incentivi riconosciuti al personale della pubblica amministrazione, distinguendo in modo netto tra diverse fattispecie.
In attuazione dell’articolo 45 del decreto legislativo 36/2023, i giudici contabili ribadiscono che le risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche – entro il limite del 2% dell’importo posto a base di gara per lavori, servizi e forniture – devono essere considerate al netto dell’IRAP. L’imposta, infatti, non può essere inclusa né nella quota dell’80% destinata agli incentivi al personale, né in quella del 20% riservata ad altre finalità.
La motivazione è legata alla natura dell’IRAP, che rappresenta un tributo proprio dell’amministrazione e non del dipendente: inserirla nel fondo incentivi significherebbe trasferire impropriamente l’onere fiscale su un soggetto diverso da quello individuato dalla legge. Di conseguenza, l’IRAP va considerata un costo aggiuntivo che incide direttamente sul bilancio dell’ente, mentre il fondo resta destinato esclusivamente agli incentivi e ai relativi oneri previdenziali e assistenziali.
Diverso, invece, il quadro per gli incentivi legati al recupero dell’evasione IMU e TARI, disciplinati dall’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018. In questo caso, la normativa prevede uno stanziamento pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso, espressamente definito come onnicomprensivo.
Ciò significa che, a differenza degli incentivi tecnici, tale percentuale include già tutti gli oneri connessi, compresa l’IRAP a carico dell’amministrazione, evitando così ulteriori aggravi per il bilancio dell’ente oltre il limite stabilito.
La Corte esclude quindi qualsiasi analogia tra i due regimi: da un lato, gli incentivi tecnici con un tetto “pulito” dall’IRAP; dall’altro, quelli su IMU e TARI, costruiti per legge come importi complessivi che inglobano anche il carico fiscale.