Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 31 dicembre 2025, n. 10484, viene ribadito un principio centrale in materia di responsabilità della pubblica amministrazione: il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche quando non si sia verificata la perdita definitiva del bene della vita, ma risulti leso il legittimo affidamento del privato sulla correttezza e tempestività dell’azione amministrativa.
Secondo i giudici, il presupposto per il risarcimento è rappresentato dall’ingiustizia del danno, che può configurarsi non solo quando un provvedimento illegittimo impedisce definitivamente al privato di ottenere un’utilità, ma anche quando l’amministrazione, con condotte dilatorie, omissive o illegittime, compromette le aspettative legittime ingenerate nel cittadino.
In tali casi, la tutela non riguarda la perdita del bene della vita, ma si sposta sulla lesione dell’affidamento, inteso come interesse giuridicamente rilevante alla correttezza dell’azione amministrativa. Il danno, quindi, è riconducibile alla violazione dei principi di buona fede e correttezza che devono improntare i rapporti tra amministrazione e amministrato.
Il Consiglio di Stato precisa inoltre che, quando il bene della vita è ancora astrattamente conseguibile, non è configurabile un danno da perdita di chance o da mancato conseguimento del risultato finale. Il risarcimento, in questi casi, deve essere commisurato all’interesse negativo, ossia al pregiudizio derivante dalle occasioni perse e dalle scelte compiute confidando nell’operato della pubblica amministrazione.
Il principio affermato si inserisce nell’orientamento consolidato che valorizza la responsabilità della P.A. per lesione dell’affidamento, anche alla luce dei principi di buona amministrazione e della centralità del rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni.