Il Consiglio di Stato ribadisce un principio chiave in materia di autorizzazioni paesaggistiche: l’amministrazione non può limitarsi a un diniego fondato su valutazioni astratte o incomplete, ma deve svolgere un’istruttoria approfondita e individuare un reale punto di equilibrio tra gli interessi in gioco.
In particolare, quando si confrontano la tutela del paesaggio e il diritto di proprietà – nel caso specifico esercitato attraverso la chiusura di un fondo – l’azione amministrativa deve rispettare i criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Ciò implica non solo la valutazione dell’impatto dell’intervento, ma anche la ricerca concreta di soluzioni alternative che consentano di soddisfare entrambe le esigenze.
Il giudice amministrativo chiarisce che la discrezionalità tecnica in materia paesaggistica non è insindacabile: è soggetta a verifica in sede giurisdizionale, soprattutto sotto il profilo della coerenza, logicità e completezza dell’istruttoria. Un provvedimento è quindi illegittimo quando non dimostra di aver effettuato un effettivo bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti.
Altro punto centrale riguarda l’obbligo di motivazione: il diniego deve esplicitare le ragioni della scelta e dare conto dell’eventuale impossibilità di accogliere soluzioni meno impattanti. Non sono ammesse motivazioni postume né giustificazioni generiche.
In definitiva, la decisione rafforza l’orientamento secondo cui la tutela del paesaggio non può tradursi in un vincolo assoluto e automatico, ma deve essere esercitata attraverso un procedimento amministrativo rigoroso, trasparente e realmente comparativo.