Con la sentenza n. 2679/2026, pubblicata il 1° aprile 2026, il Consiglio di Stato (Sezione Settima) ha ribadito alcuni principi chiave in materia di condono edilizio e limiti alla sanabilità degli abusi.
In primo luogo, i giudici hanno confermato che la mera esistenza di vincoli non comporta automaticamente l’impossibilità di ottenere il condono, ma, in presenza di vincoli di inedificabilità assoluta o di situazioni di particolare fragilità del territorio, l’intervento non è comunque sanabile. In tali casi, la tutela dell’interesse pubblico prevale e rende irrilevante ogni valutazione discrezionale.
Un ulteriore principio riguarda la valutazione dei vincoli: quando un’area è sottoposta a più vincoli concorrenti, è sufficiente la legittimità anche di una sola delle ragioni poste a fondamento del diniego per giustificare l’intero provvedimento amministrativo.
Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che il vincolo idrogeologico, pur non essendo sempre qualificato come vincolo di inedificabilità assoluta, può comunque costituire un ostacolo alla sanatoria quando l’intervento comporti un aumento del carico urbanistico in aree già a rischio.
Sul piano processuale, la sentenza ribadisce il divieto di introdurre nuovi motivi o nuove prove in appello (cd. divieto di “nova”), salvo i casi eccezionali previsti dalla legge. Le produzioni documentali tardive non possono essere considerate se non rispettano tali limiti.
Infine, viene riaffermato che le censure non proposte nel giudizio di primo grado non possono essere introdotte per la prima volta in appello, in quanto ciò violerebbe il principio del doppio grado di giudizio e amplierebbe indebitamente il thema decidendum.
Nel complesso, la decisione conferma un orientamento rigoroso in materia di condono edilizio, ponendo al centro la tutela dei vincoli ambientali e il rispetto delle regole processuali.