Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza pubblicata il 13 marzo 2026 (n. 02084/2026 Reg. Prov. Coll., n. 07010/2025 Reg. Ric.), ha riaffermato alcuni principi fondamentali in materia di obbligo di provvedere e di silenzio della pubblica amministrazione.
In particolare, viene confermato che l’amministrazione è sempre tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando ritenga l’istanza inammissibile o infondata. Tale obbligo discende dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e si collega al diritto del cittadino a ottenere comunque una risposta, anche in forma semplificata.
La pronuncia valorizza inoltre i principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione e privato, imponendo agli enti pubblici di interpretare le istanze non solo sul piano formale, ma soprattutto in base al loro contenuto sostanziale e alle finalità perseguite dal richiedente.
Un ulteriore punto riguarda l’estensione dell’azione contro il silenzio anche agli atti generali, inclusi quelli di pianificazione urbanistica. Il Consiglio di Stato chiarisce che tale azione è ammissibile quando sussista un interesse differenziato e un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, senza che la natura generale dell’atto sia di per sé ostativa alla tutela giurisdizionale.
La sentenza precisa però che l’obbligo di provvedere incontra un limite nei casi in cui l’amministrazione eserciti un potere altamente discrezionale, soprattutto con riferimento all’an dell’azione amministrativa. In presenza invece di attività vincolata o conseguenziale a decisioni già adottate, l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
Infine, viene ribadito che il silenzio dell’amministrazione, pur non comportando la perdita del potere, integra un comportamento illegittimo che può essere impugnato per ottenere una decisione espressa.
Nel complesso, la pronuncia rafforza il principio per cui il diritto del cittadino a una risposta deve essere sempre garantito, anche nei procedimenti complessi, a tutela dei valori di trasparenza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.