Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione V del 16 marzo 2026, n. 2129, ha fornito importanti chiarimenti in materia di attribuzione dei punteggi premiali nelle gare pubbliche e sull’operatività del soccorso istruttorio nell’ambito dell’offerta tecnica.
In particolare, il Collegio ha ritenuto legittima, alla luce del principio del risultato, la clausola della lex specialis che subordina l’attribuzione del punteggio premiale relativo alla certificazione ISO 4500 al possesso del requisito non solo in capo al consorzio, ma anche alle consorziate esecutrici, nel caso di consorzio che partecipi alla gara in RTI. Secondo i giudici, tale interpretazione risponde alla finalità sostanziale perseguita dalla stazione appaltante, ossia garantire l’effettiva esecuzione delle prestazioni nel rispetto degli standard di sicurezza e ambientali richiesti.
Il Consiglio di Stato ha escluso che si tratti di un’interpretazione estensiva della disciplina di gara, chiarendo come sia invece il frutto di una lettura sistematica e teleologica delle clausole, coerente con la ratio del bando e con l’esigenza di evitare che le diverse modalità partecipative dei consorzi risultino prive di effettiva rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Quanto al secondo profilo esaminato, la sentenza affronta il tema dell’errore nella collocazione della documentazione relativa all’offerta tecnica. In una procedura caratterizzata da inversione procedimentale, il Consiglio di Stato ha escluso che l’inserimento per errore delle certificazioni nella busta amministrativa possa qualificarsi come errore materiale emendabile, in quanto privo del requisito della riconoscibilità al momento della valutazione dell’offerta tecnica.
Ne consegue che non è possibile procedere alla rettifica dopo l’apertura delle offerte tecniche, né può trovare applicazione il soccorso istruttorio, che resta limitato alle ipotesi previste dall’art. 101 del Codice dei contratti pubblici e non si estende alla documentazione costituente parte integrante dell’offerta tecnica.
La decisione si pone in linea con precedenti giurisprudenziali, ma segna un ulteriore chiarimento sui confini tra correzione di errori materiali e soccorso istruttorio, ribadendo l’esigenza di tutelare la par condicio tra i concorrenti e la certezza delle regole di gara.