La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5477/2026, interviene sul tema dei buoni pasto e del servizio mensa nel comparto Regioni ed enti locali, chiarendo che i dipendenti non possono vantare un diritto automatico a tali benefici.
La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 45 del CCNL del 14 settembre 2000, che disciplina la materia e attribuisce alle amministrazioni la possibilità – e non l’obbligo – di istituire un servizio mensa o di riconoscere buoni pasto sostitutivi. La scelta, sottolinea la Corte, è rimessa alla discrezionalità degli enti, che devono tener conto dell’organizzazione interna, delle risorse disponibili e del confronto con i sindacati.
Viene così respinta l’interpretazione secondo cui esisterebbe comunque un diritto dei lavoratori, con l’amministrazione chiamata solo a decidere la modalità di erogazione. Una lettura di questo tipo, osservano i giudici, contrasterebbe con il dato letterale della norma e con l’equilibrio voluto dalla contrattazione collettiva tra tutela dei dipendenti e vincoli di finanza pubblica.
La Cassazione evidenzia inoltre il superamento della disciplina precedente, prevista dal D.P.R. n. 347 del 1983, che attribuiva maggiore rilievo all’istituzione delle mense. Con la contrattualizzazione del pubblico impiego, il servizio è stato invece subordinato a valutazioni di opportunità e sostenibilità economica.
Determinante, nella pronuncia, anche il richiamo alla compatibilità con le risorse finanziarie, elemento che conferma l’assenza di un obbligo generalizzato per gli enti. Né la previsione di equivalenza dei costi tra mensa e buono pasto è sufficiente a configurare un diritto incondizionato per i dipendenti.
In linea con orientamenti già espressi in altri comparti, come quello sanitario, la Corte ribadisce quindi che né la mensa né i buoni pasto costituiscono diritti soggettivi dei lavoratori, ma restano strumenti attivabili dalle amministrazioni entro i limiti delle risorse disponibili.