Con la sentenza n. 67/2026, depositata il 19 marzo 2026, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto – ribadisce un principio fondamentale in materia di conti giudiziali: l’assenza della parificazione impedisce l’esame nel merito del conto.
La pronuncia afferma che la parificazione costituisce un passaggio obbligatorio e preliminare, non sostituibile da verifiche informali o documenti preparatori. Si tratta di una certificazione formale con cui l’amministrazione attesta la piena corrispondenza tra i dati del conto reso dall’agente contabile e le proprie scritture.
In mancanza di tale adempimento, il conto non può essere ritenuto validamente instaurato in giudizio. Ne deriva, secondo un orientamento consolidato, la declaratoria di improcedibilità, senza che il giudice possa intervenire per sanare la carenza o procedere a valutazioni sulla regolarità sostanziale della gestione.
La Corte sottolinea inoltre la rigidità della sequenza procedimentale prevista dalla normativa: presentazione del conto, parificazione, approvazione e solo successivo deposito. L’omissione o l’irregolarità di uno di questi passaggi compromette l’intero iter.
Viene infine precisato che altri adempimenti, come la relazione dell’organo di controllo interno, pur obbligatori, non incidono sulla procedibilità del giudizio e non possono in alcun modo supplire alla mancanza della parificazione.
Il principio enunciato dalla sentenza n. 67/2026 rafforza così il ruolo delle garanzie formali nel sistema dei controlli contabili, ponendole come condizione imprescindibile per l’esercizio della giurisdizione della Corte dei conti.