Il Consiglio di Stato, con la sentenza 27 febbraio 2026, n. 1577, interviene sul tema dei termini nei procedimenti sanzionatori dell’ANAC, dichiarando illegittima una sanzione pecuniaria irrogata a una società SOA per tardiva contestazione degli addebiti.
La Sezione V ha chiarito che il termine di novanta giorni previsto dal regolamento sanzionatorio dell’Autorità decorre dal momento in cui l’ANAC è in possesso di tutti gli elementi necessari a definire in modo circostanziato la violazione, anche a seguito di attività istruttoria. Una volta acquisita tale piena conoscenza, l’Autorità è tenuta ad agire tempestivamente, senza poter rinviare la contestazione.
Nel caso esaminato, l’ANAC aveva differito la comunicazione degli addebiti in attesa della conclusione di un diverso procedimento, avviato dalla stessa società SOA ai sensi dell’art. 70, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, finalizzato alla revisione della qualificazione di un’impresa. Secondo i giudici, tale scelta è illegittima: i due procedimenti hanno infatti natura e funzione diverse e non possono essere sovrapposti.
Il procedimento di revisione ha una finalità ripristinatoria dell’interesse pubblico, mentre quello sanzionatorio ha carattere afflittivo, in quanto diretto a punire una condotta illecita. Inoltre, nel primo caso la SOA agisce come soggetto imparziale nell’accertamento dei presupposti, mentre nel procedimento sanzionatorio essa è parte interessata a difendersi. Collegare i due percorsi, osserva il Collegio, finirebbe per porre la società in una posizione di conflitto.
La sentenza sottolinea anche che il procedimento parallelo non aveva apportato elementi istruttori ulteriori tali da giustificare il ritardo nella contestazione.
Nel motivare la decisione, il Consiglio di Stato richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare le sentenze del 30 gennaio 2025 (cause C-510/23 e C-511/23) in materia di pratiche anticoncorrenziali. Tuttavia, precisa che tali pronunce non risultano decisive nel caso di specie, anche alla luce delle peculiarità della disciplina nazionale e del regolamento ANAC, che richiede una fase preliminare di verifica e qualificazione giuridica dei fatti prima dell’avvio del procedimento.
In conclusione, la decisione ribadisce la centralità del rispetto dei termini nei procedimenti sanzionatori e limita la possibilità per l’Autorità di ritardare la contestazione degli addebiti, sancendo l’illegittimità della sanzione quando il termine risulti superato.