La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sulla disciplina del dissesto degli enti locali e, con la sentenza n. 17 del 19 febbraio 2026, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale relative ai termini per l’approvazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
Il giudizio nasce da un’ordinanza del Tar Campania che aveva dubitato della compatibilità con la Costituzione di alcune norme del Testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000), in particolare dell’art. 262, comma 1, che prevede lo scioglimento del consiglio comunale qualora l’ente in dissesto non approvi entro il termine perentorio l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Secondo il giudice amministrativo, la disciplina sarebbe irragionevole perché equiparerebbe il mancato rispetto del termine a ipotesi molto più gravi, come atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, determinando automaticamente lo scioglimento del consiglio senza un previo intervento sollecitatorio del prefetto, previsto invece per la mancata approvazione del bilancio ordinario. Da qui il sospetto di violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento della pubblica amministrazione, tutela delle autonomie locali e diritto di accesso alle cariche elettive.
La Consulta ha però respinto tali censure, richiamando la propria precedente giurisprudenza e in particolare la sentenza n. 91 del 2025, che aveva già esaminato questioni analoghe. Nel merito, la Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una disciplina più rigorosa per gli enti che hanno già dichiarato il dissesto finanziario.
In queste situazioni, infatti, la deliberazione di dissesto rappresenta l’esito di una prolungata violazione degli obblighi di equilibrio e sana gestione dei bilanci pubblici. Per questo motivo il mancato rispetto dei termini per la presentazione del bilancio riequilibrato può essere considerato indice dell’incapacità dell’organo consiliare di ristabilire condizioni di equilibrio finanziario, rendendo legittima la previsione dello scioglimento.
La Corte ha inoltre chiarito che non sussiste una disparità di trattamento rispetto alla disciplina del bilancio ordinario: la situazione di un ente in bonis non è infatti comparabile con quella di un ente già in dissesto, per il quale l’ordinamento prevede procedure e tempi più stringenti al fine di evitare l’aggravarsi della crisi finanziaria.
Non risultano lesi neppure i principi di autonomia locale e di rappresentanza democratica. Lo scioglimento del consiglio comunale, osserva la Corte, costituisce una misura inserita in un più ampio sistema volto a ristabilire l’equilibrio dei conti pubblici, che comprende la gestione della massa debitoria da parte dell’organismo straordinario di liquidazione, la nomina di un commissario prefettizio e lo svolgimento di nuove elezioni.
Secondo la Consulta, la corretta gestione del bilancio è presupposto essenziale del mandato elettivo: quando l’ente non è in grado di garantire l’equilibrio finanziario, viene meno il rapporto fiduciario tra amministratori e comunità amministrata.
Di conseguenza, conclude la sentenza, la previsione di termini perentori per l’approvazione del bilancio riequilibrato e la conseguente possibilità di scioglimento del consiglio comunale non violano i principi costituzionali richiamati dal giudice rimettente, ma rispondono all’esigenza di tutelare la stabilità della finanza pubblica e il buon andamento dell’amministrazione.