Nelle operazioni di partenariato pubblico-privato la responsabilità amministrativa dei funzionari non può essere affermata se le scelte contestate sono state adottate sulla base di valutazioni tecniche qualificate e non emerge una condotta gravemente negligente. È il principio ribadito dalla Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza n. 52 del 2026, che ha respinto l’appello della Procura contabile confermando l’assoluzione di alcuni funzionari comunali.
Il giudizio riguardava un’operazione di project financing ritenuta dalla Procura economicamente sfavorevole per l’ente locale e in violazione di alcune regole del partenariato pubblico-privato, tra cui i limiti al contributo pubblico e le modalità di corresponsione del cosiddetto canone di disponibilità.
Secondo il collegio, tuttavia, anche a voler ipotizzare criticità nella struttura economico-finanziaria dell’operazione, non risulta integrato il presupposto soggettivo indispensabile per l’affermazione della responsabilità erariale, cioè la colpa grave.
Dagli atti emerge infatti che l’amministrazione si era avvalsa di un consulente esterno specializzato, incaricato di supportare gli uffici nella valutazione della fattibilità giuridica ed economico-finanziaria dell’operazione e nella predisposizione della documentazione di gara. I funzionari avevano quindi operato sulla base di pareri tecnici formalizzati e di una istruttoria supportata da competenze professionali specifiche.
Per la Corte questa circostanza rende scusabile l’eventuale errore nella valutazione della convenienza dell’operazione e impedisce di configurare una violazione manifesta dei doveri di servizio. Il ricorso a consulenze specialistiche in ambiti tecnicamente complessi, come quello del project financing, esclude infatti una condotta gravemente negligente.
La sentenza richiama inoltre la disciplina più restrittiva della colpa grave prevista dalla recente riforma della responsabilità amministrativa, secondo cui la valutazione della violazione deve tenere conto anche della scusabilità dell’errore e del contesto tecnico in cui è maturata la decisione amministrativa.
Il collegio ha inoltre evidenziato che il segretario comunale non può essere chiamato a rispondere di valutazioni tecniche ed economiche rientranti nella sfera gestionale dei dirigenti, poiché le sue funzioni sono limitate all’assistenza giuridico-amministrativa e alla verifica della legittimità formale degli atti.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto infondato l’appello della Procura, confermando l’assenza di responsabilità erariale per difetto dell’elemento soggettivo della colpa grave.