Il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza n. 9443 del 1° dicembre 2025, ha accolto l’appello di una cittadina straniera a cui era stata negata la cittadinanza italiana dal Ministero dell’Interno in virtù di un precedente penale risalente al 2014. La condanna riguardava il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punito dall’art. 483 c.p., con pena di quattro mesi di reclusione sospesi condizionalmente.
Nel rigettare la domanda, il Ministero aveva ritenuto tale condanna indice di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale. La ricorrente aveva impugnato il provvedimento, evidenziando la tenuità del reato, l’ottenuta riabilitazione e il suo consolidato radicamento sociale e lavorativo sul territorio italiano.
Il T.A.R. Lazio aveva inizialmente confermato il diniego, richiamando l’ampia discrezionalità amministrativa nella concessione della cittadinanza. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha osservato che l’Amministrazione aveva esercitato tale discrezionalità in modo insufficiente, limitandosi a considerare un episodio isolato senza valutare complessivamente l’integrazione della richiedente. La Corte ha richiamato precedenti consolidati (C.d.S., Sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681; 4 marzo 2025, n. 1823) secondo cui l’amministrazione non può basare il diniego della cittadinanza su un criterio di assoluta irreprensibilità morale, ma deve effettuare una valutazione bilanciata dei legami familiari, dell’attività lavorativa e della convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
Con la sentenza n. 9443/2025, il Consiglio di Stato ha quindi annullato il provvedimento ministeriale, compensando le spese di giudizio e rinviando l’istanza ad una nuova valutazione, ribadendo l’obbligo dell’Amministrazione di motivare adeguatamente ogni rigetto.