La prescrizione per il bollo auto è soltanto di tre anni. Gli automobilisti sono avvisati! Se non lo si è pagato alla scadenza prevista, trascorsi 36 mesi ogni richiesta di pagamento è illegittima. Pertanto, il contribuente non è tenuto a versare l’imposta richiesta. Il termine però non decorre dal momento in cui la tassa è dovuta, ma dall’1° gennaio dell’anno successivo. Ad esempio, se il pagamento del bollo 2016 scade a luglio, i tre anni iniziano a decorrere a partire dall’1° gennaio 2017 e, quindi scadranno il 31 dicembre 2019. Affinché la prescrizione sia compiuta, però, occorre che in questi tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non abbiano notificato al contribuente alcuna richiesta di pagamento, la quale avrebbe altrimenti interrotto la prescrizione con l’effetto di farla decorrere da capo a partire dal giorno successivo. In altre parole, se il contribuente non riceve la notifica della cartella esattoriale di Equitalia entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nulla è più dovuto dall’automobilista.
Oltre alla prescrizione il fisco deve rispettare anche un termine di decadenza di 2 anni. Ad esempio, se il bollo auto dovuto per l’anno 2012, viene iscritto a ruolo dalla Regione nel 2013 ed Equitalia, nel 2016 non ha ancora inviato la cartella esattoriale, il termine decade e la cartella, se notificata, è nulla. Inoltre, se non sono compiuti i tre anni di prescrizione, il contribuente può ravvedersi al mancato pagamento del bollo entro un anno. Pagando nei primi 14 giorni, si applica una sanzione sull’imposta dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Dal 15esimo al 30esimo giorno, la sanzione si riduce a 1/10, dal 30esimo al 90esimo giorno scende al 1,67% e dal 90esimo giorno a 1 anno la sanzione è pari al 3,75%. Nel caso in cui il ritardo superi un anno, invece, non si può più usufruire del ravvedimento operoso e si applica la multa vera e propria pari al 30% più un interesse dello 0,5% per ogni sei mesi di ritardo. E’ importante tener presente che anche la cartella di Equitalia, notificata per bollo auto, si prescrive in tre anni. In questo caso, al decorso di tale termine, il contribuente non è più tenuto al pagamento anche se la cartella era stata notificata nei termini. Qualora la cartella di Equitalia si prescriva, non è più possibile presentare l’istanza di sospensione poiché essa va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa.
Qualora, infine, il contribuente riceva invece una richiesta di pagamento del bollo auto per periodi in cui l’auto non era nella sua disponibilità perché venduta o rubata, può difendersi facendo rilevare quanto sopra all’ente titolare del credito o, nel caso di notifica della cartella di pagamento, a Equitalia.