In GU Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 21 ottobre 2022 del Ministero dell’Interno contenente le “Modalita’ di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche’ criteri di ripartizione delle risorse stanziate dall’articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per l’anno 2022”.
Il decreto come previsto all’art. 1 comma 1, definisce le modalita’ di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonche’ i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 35- quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, pari a 36 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto, possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni e le «associazioni di comuni»:
a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalita’ diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;
b) che non hanno beneficiato del «finanziamento» nelle tre procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto;
c) i cui «progetti» sono stati approvati in sede di «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti di retti ve impartite dal Ministero dell’interno;
d) che dimostrano di possedere la disponibilita’ delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.
Non e’ ammesso il «finanziamento» dei «progetti» per i quali l’importo, richiesto a valere sulle risorse statali, superi i 250.000 euro, nè in ogni caso, il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza gia’ realizzati a qualsiasi titolo.
Le richieste degli enti di cui all’art. 2, comma 1, di ammissione al «finanziamento» per l’esercizio finanziario 2022 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale