Soppressione del SISTRI e dell’obbligo di versare i contributi previsti, istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Queste alcune delle importanti misure adottate dal 1° gennaio 2019 dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12, che ha convertito il Decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori, verranno fissate con decreto del Ministero dell’Ambiente.
Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale- prescrive la legge – la tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 (compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD), nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, con le relative sanzioni. Rimane valida la possibilità, prevista dall’articolo 194-bis del D.lgs. 152/2006, di compilare e tenere registro di carico e scarico e formulari anche in formato digitale: il Ministero dell’Ambiente potrà a questo fine predisporre il formato degli adempimenti.
L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà, a decorrere dal 2020 e al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, il versamento – ad apposito capitolo del bilancio dello Stato – di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, di ammontare che verrà fissato dal Decreto, da aggiornare ogni 3 anni. La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi, stabiliti al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie, il cui importo sarà determinato, per le singole condotte sanzionate, con il decreto sopra citato. I soggetti tenuti a iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono:
– enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
– produttori di rifiuti pericolosi;
– enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
– commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
– Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti” (articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006).