Il Comune di Tortora (CS) ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Calabria relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI per violazione dell’art. 22, c- 3, del decr. legisl. n.504/1992 ed art. 360, c. 1, c.p.c., per avere erroneamente i giudici di appello dichiarato inammissibile il gravame avendo il ricorrente depositato in sede di costituzione la ricevuta postale di ricevimento del ricorso anzichè quella della spedizione.
La Suprema Corte – Sez. VI Civile- con l’Ordinanza n. 233/2018, pubblicata in data 8 gennaio 2018, ha richiamato la pronuncia a Sezioni Unite n. 13453/2017, la quale ha stabilito che: “nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l0appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario: solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografata della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agenzia postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto e della sentenza”.
Ha inoltre ricordato che nel caso di denuncia in Cassazione di ERRORES IN PROCEDENDO la Corte è anche giudice di fatto e può accedere alla verifica degli atti nel fascicolo di parte quando è in gioco l’ammissibilità o la procedibilità dell’appello: ciò anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. Nel caso in esame, infatti, risulta dagli atti che la sentenza CTP è stata depositata il 16/7/2013, per cui il termine per la impugnativa è scaduto il 3/3/2014 (ex art. 155, c. 4 del c.p.c.) ed il plico risulta notificato al contribuente in data 27/2/2014 e la produzione dell’avviso di ricevimento – con la data della spedizione a penna (25/2/2014) consente di superare la prova sul rispetto del termine per impugnare.
Per le suddette motivazioni, il ricorso del Comune è stato accolto con la cassazione della sentenza ed il rinvio alla CTR Calabria in diversa composizione.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE –SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 233/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it