Gli indennizzi percepiti dall’Ente non più proprietario, né concessionario di una strada, per la maggiore usura della stessa in relazione alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali vanno restituiti all’effettivo proprietario, ossia al Comune subentrato nella proprietà al posto della Provincia in precedenza titolare. Lo confermano gli esperti del servizio Anci Risponde interpellati sul punto dal Comune interessato. A tal fine, richiamano l’art. 18, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr. 495), il quale sancisce che “Nei casi in cui l’ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente”.
Qualora sia mancato il “tempestivo trasferimento” delle somme percepite a favore del Comune – sottolineano gli esperti – l’ente dovrà, avanzare alla Provincia formale richiesta di ripetizione di quanto dovuto a titolo d’indennizzo per la maggiore usura del tratto stradale, chiedendo, a riprova dell’effettiva entità dello stesso, la ricevuta di pagamento. Non a caso – osservano – il citato art. 18, comma 2 prima parte, prevede che “Dell’effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione”, sicchè con l’esibizione di tale documento il Comune avrà modo di accertare il reale importo dovutogli. Quanto alla tempistica, sebbene il Legislatore parli di “tempestivo trasferimento” – ricorda Anci Risponde – di fatto non vengono indicati termini precisi entro i quali l’Ente rilasciante l’autorizzazione, non più proprietario o concessionario, debba provvedere alla restituzione. Ciononostante – concludono gli esperti – per “tempi brevi” devono intendersi quelli comunemente considerati come tali secondo gli usi e i costumi, anche al fine di evitare che le somme dovute possano cadere in prescrizione.