La mamma è sempre la mamma. E, italiana o straniera che sia, nel momento in cui dà alla luce il suo bambino ha diritto al «premio nascita». Prima Bergamo, poi Milano. Per la seconda volta in pochi giorni un tribunale condanna l’Inps a interrompere la sua «condotta discriminatoria» verso le donne straniere che diventano madri. Il premio alla nascita di 800 euro va concesso, dunque, a tutte le madri, anche quelle straniere, che l’Inps aveva escluso perché non in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Questa la decisione del Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso delle associazioni ASGI, APN e Fondazione Piccini che ne danno notizia. L’INPS dovrà revocare le proprie circolari e pubblicare sul proprio sito una “nota informativa” che informi della estensione del beneficio.
Il “Bonus mamma domani” consiste in un una tantum di 800 euro che l’Inps eroga alla nascita del figlio (per il 2017). L’Inps nella circolare sul bonus aveva introdotto, seguendo le indicazioni dei ministeri vigilanti, gli stessi requisiti previsti per il bonus bebè (una misura che era legata al reddito e che veniva erogata mensilmente e non una tantum).
Secondo il Tribunale di Milano, si legge in una nota della stessa Asgi, la legge istitutiva del cosiddetto premio alla nascita di 800 euro una tantum non conferiva all’Inps alcun potere di restringere il numero di beneficiari, escludendo le mamme straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo. Non è quindi neppure necessario – come avevano fatto invece altri giudici – fare riferimento a quelle norme comunitarie che prevedono la parità di trattamento per i titolari di permesso unico lavoro: in questo caso è proprio la legge nazionale istitutiva a prevedere il beneficio con la massima ampiezza (persino senza alcun limite di reddito) e dunque non può essere l’INPS ad escludere l’una e l’altra categoria di stranieri.
“Confidiamo che ora l’INPS si adegui rapidamente alla decisione del Tribunale – dichiara l’avv. Alberto Guariso che assisteva le associazioni ricorrenti – evitando così il diffondersi di un contenzioso che sarebbe non solo oneroso per lo stesso INPS, ma soprattutto ingiusto per la difformità di trattamento che verrebbe a crearsi, in una materia così delicata, tra chi agisce in giudizio e chi fa affidamento sulle erronee comunicazioni dell’INPS”.
Nel frattempo è importante che tutte le donne straniere che si trovano almeno al settimo mese di gravidanza entro il 31.12.2017 facciano domanda all’INPS al fine di poter beneficiare della decisione milanese che, lo ricordiamo, riguarda la “discriminazione collettiva” e quindi tutte le donne straniere regolarmente soggiornanti in Italia, indipendentemente dal titolo di soggiorno. Coloro che hanno maturato il diritto nel 2017 potranno comunque presentare domanda: in proposito va tenuto presente che, secondo la circolare INPS n. 78 del 28.4.17, la domanda deve essere presentata entro un anno dalla nascita, ma per le nascite intervenute dal 1^ gennaio al 4 maggio 2017, il termine decorre dal 4.5.2017. In poche parole, sino al 4.5.2018 tutte le mamme sono in termini per fare la domanda, mentre dal 5.5.2018 in poi occorrerà fare riferimento al termine di 12 mesi dalla nascita.