Con l’entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, coordinato con la legge di conversione del gennaio 2026, il Governo interviene su due fronti strategici: il Piano Transizione 5.0 e lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di semplificare le procedure, garantire certezza alle imprese e accelerare il raggiungimento dei target energetici del PNRR.
Sul versante dei crediti d’imposta Transizione 5.0, viene prorogato al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione delle comunicazioni al GSE. Per le istanze presentate nella finestra tra il 7 e il 27 novembre è prevista la possibilità di integrazione della documentazione, su richiesta del GSE, fino al 6 dicembre 2025. Resta però esclusa ogni sanatoria in caso di carenze sulla certificazione della riduzione dei consumi energetici, elemento centrale per l’accesso all’agevolazione. Il decreto chiarisce inoltre il divieto di cumulo tra il credito Transizione 5.0 e quello per i beni strumentali “4.0”: le imprese che hanno presentato domanda per entrambi devono optare per uno solo dei due benefici entro il 27 novembre. In caso di doppia prenotazione, è previsto l’obbligo di rinuncia tempestiva al credito non utilizzato, con immediato svincolo delle risorse. Rafforzato anche il ruolo del GSE, che assume funzioni di vigilanza e controllo sia formale sia sostanziale sulle certificazioni, con la possibilità di annullare le prenotazioni e attivare il recupero delle somme indebitamente fruite. Per sostenere la misura, il decreto autorizza uno stanziamento complessivo di 250 milioni di euro per il 2025.
Ampia e strutturata la parte dedicata alle fonti rinnovabili. Il provvedimento ridefinisce il quadro normativo per l’individuazione delle aree idonee, introducendo criteri uniformi a livello nazionale e demandando alle regioni il compito di individuare, con legge, ulteriori aree coerenti con gli obiettivi al 2030. Sono considerate idonee, tra le altre, aree industriali, siti dismessi o degradati, cave e miniere cessate, discariche chiuse, infrastrutture ferroviarie e autostradali, sedimi aeroportuali e numerosi beni demaniali. Per il fotovoltaico vengono privilegiate superfici già edificate o impermeabilizzate, mentre nelle zone agricole l’installazione a terra è fortemente limitata, con una chiara apertura agli impianti agrivoltaici, a condizione che sia garantita la continuità delle attività agricole e almeno l’80% della produzione lorda vendibile.
Il decreto introduce anche una disciplina specifica per le aree a mare, individuando come idonee le zone previste dai piani di gestione dello spazio marittimo, le piattaforme petrolifere dismesse e, con alcune condizioni, i porti. Per gli impianti localizzati in aree idonee vengono previste semplificazioni amministrative significative, con pareri paesaggistici non vincolanti e riduzione dei tempi autorizzativi.
Completano il quadro l’istituzione di una piattaforma digitale nazionale per il monitoraggio delle aree idonee e delle superfici agricole utilizzate, il rafforzamento del coordinamento tra Stato e regioni per il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata e alcune modifiche alla disciplina del golden power, in particolare per il settore finanziario, volte ad allineare i poteri speciali nazionali ai procedimenti di autorizzazione europea.
Nel complesso, il decreto punta a coniugare accelerazione degli investimenti, tutela del territorio e certezza delle regole, rafforzando il ruolo delle istituzioni centrali e regionali nella transizione energetica.
Fonte: Gazzetta Ufficiale