Il Decreto n. 7 del 30 maggio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, provvede, all’articolo 1, all’individuazione del limite entro il quale possono essere adottati decreti di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga nei casi di cui all’articolo 2 del DM del 24 marzo 2020, n. 3 – unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale – che è incrementato da euro 301.963.880 a euro 700.000.000, per l’anno 2020.
L’articolo 2 stabilisce che i trattamenti sono concessi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel limite delle risorse finanziarie attribuite e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
Si rappresenta, inoltre, che l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, dando tempestivo riscontro al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziando che, qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
L’articolo 3 precisa che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, trova applicazione il DM del 24 marzo 2020 e il DM del 24 aprile 2020.