Sono state prorogate le agevolazioni in bolletta per elettricità, gas e servizio idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 2016 nel Centro Italia e nel 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia).
Secondo quanto previsto dalla legge n. 21/2021 (che ha convertito il Decreto-legge Milleproroghe 2020) l’ARERA ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni tariffarie a favore delle forniture e utenze localizzate in una ‘zona rossa‘, per quelle relative a immobili inagibili e per quelle a favore delle soluzioni abitative di emergenza realizzate in occasione degli eventi sismici (SAE/MAPRE).
Per ottenere le agevolazioni, i titolari delle utenze/forniture dovranno comunicare lo stato di inagibilità dell’abitazione entro il 30 aprile 2021 agli uffici locali di Agenzia delle Entrate e INPS, come previsto dalla legge e – per accelerare le procedure – entro il 30 giugno anche al proprio fornitore indicando i riferimenti contrattuali.
Inoltre, è stato posticipato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per emettere la fattura di conguaglio e viene ulteriormente prolungata la sua rateizzazione, passando da minimo 36 a minimo 120 rate, limitatamente alle utenze e forniture colpite dagli eventi sismici del Centro Italia. Qualora la fattura di conguaglio sia già stata emessa sono altresì sospesi i termini di pagamento delle rate, al fine di consentire il ricalcolo degli importi dovuti considerando la nuova proroga delle agevolazioni e la dilazione del periodo di rateizzazione.
A chi spettano e come si ottengono le agevolazioni
Nello specifico, è prevista la proroga delle agevolazioni tariffarie fino al 31 dicembre 2021 per le utenze e forniture inagibili, per quelle localizzate nelle zone rosse o asservite alle SAE e MAPRE, come anche per quelle site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
I clienti (luce e gas) e gli utenti (acqua) dovranno comunicare (ai sensi del DPR 445/2000) al venditore/gestore entro il 30 giugno 2021 di aver presentato la dichiarazione di inagibilità ad Agenzia delle entrate e INPS (ai sensi di legge).
Viene posticipato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo di emissione della fattura di conguaglio e la fattura dovrà contabilizzare le agevolazioni spettanti, comprese quelle calcolate sui consumi effettuati dalla data del 1° gennaio 2021 fino alla data di emissione della fattura medesima, per le utenze e forniture per le quali si disponga dell’informazione relativa alla permanenza dello stato di inagibilità, per le utenze/forniture localizzate nelle zone rosse e per quelle asservite alle SAE e ai MAPRE.
Soltanto nel caso sia già stata emessa la fattura di conguaglio saranno sospesi i termini di pagamento delle rate non ancora scadute. Questo per consentire ai clienti e agli utenti finali di saldare gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all’emissione della nuova fattura di conguaglio, ricalcolata tenendo conto della proroga delle agevolazioni e dilazionata in minimo 120 rate.
I venditori e i gestori non dovranno procedere ad azioni di recupero di morosità relativamente ad eventuali rate non pagate delle fatture di conguaglio già emesse e dovranno informare tempestivamente i clienti e gli utenti finali (sulla homepage del proprio sito e con altre modalità idonee) della sospensione dei termini di pagamento delle fatture, della proroga delle agevolazioni e delle modalità per presentare l’istanza utile ai fini del riconoscimento del beneficio.
Fonte: ARERA