Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 2661/2026 (RG n. 4812/2025), ha respinto l’appello proposto contro il Comune di Bologna e l’Autorità di regolazione dei trasporti, ribadendo alcuni principi chiave in materia di rilascio straordinario di licenze taxi.
La decisione si fonda, innanzitutto, sul fatto che, nei casi disciplinati dalla normativa emergenziale, l’amministrazione comunale opera in un contesto in cui le valutazioni fondamentali — in particolare sul fabbisogno e sulla misura dell’incremento delle licenze — sono già state compiute “a monte” dal legislatore. Ne consegue che non è richiesta una istruttoria completa secondo i modelli ordinari previsti dalla disciplina generale.
Quanto alle modalità di selezione, la sentenza afferma che la normativa non impone una specifica tipologia di concorso, lasciando quindi all’amministrazione un margine di discrezionalità nella scelta tra diverse procedure selettive.
Un principio centrale riguarda la determinazione del contributo richiesto ai nuovi assegnatari: il Consiglio di Stato chiarisce che il valore di mercato delle licenze costituisce un parametro di riferimento, ma non un limite vincolante e inderogabile. L’amministrazione può quindi discostarsene, purché nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La sentenza ribadisce inoltre che le eventuali misure compensative a favore dei titolari di licenze già in esercizio non hanno natura risarcitoria, ma indennitaria. Di conseguenza, non sussiste un obbligo per il legislatore di garantire la copertura integrale di eventuali perdite economiche derivanti dall’ingresso di nuovi operatori nel mercato.
Infine, il Consiglio di Stato valorizza il ruolo del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, qualificandolo come obbligatorio ma non vincolante: quando l’amministrazione decide di aderirvi, esso può integrare la motivazione del provvedimento senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Nel complesso, la pronuncia conferma un impianto normativo improntato alla semplificazione procedimentale e all’obiettivo di ampliare rapidamente l’offerta del servizio, nel quadro di una ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore e alle amministrazioni.