Il Tribunale amministrativo di Bari, con la sentenza 18 dicembre 2015 n. 1646, ha condannato un comune della provincia di Bari a risarcire una ditta perché esclusa illegittimamente dalla gara. Ma veniamo ai fatti: la società ricorrente aveva partecipato alla procedura aperta indetta dal comune, tramite piattaforma Mepa, con aggiudicazione secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura e montaggio degli arredi necessari per l’auditorium, uffici, laboratori e sevizi.
Ebbene, l’Ente ha escluso la ditta ricorrente dalla procedura di gara, non essendo stato possibile procedere all’apertura dei file, firmati digitalmente, benché inviati tempestivamente secondo le modalità telematiche individuate dalla lex specialis. La Commissione di gara ha evidenziato di non aver potuto valutare l’offerta utilizzando l’ulteriore documentazione (non firmata digitalmente) presentata dietro specifica richiesta della S.A., a termini di gara scaduti, per l’impossibilità di verificarne la corrispondenza rispetto alla documentazione originariamente inviata, per non pregiudicare l’imparzialità della valutazione, a danno dell’altro concorrente in gara.
Ma dalla perizia di parte, come sottolineano i giudici amministrativi baresi, è emerso che i “file” forniti dal ricorrente, risultavano perfettamente leggibili e privi di qualsivoglia errore informatico che potesse comprometterne la lettura e che eventuali problemi nella loro apertura e lettura erano da addebitarsi alla mancanza di conoscenze (di base) o strumentazioni informatiche (software di base) di chi era addetto alla ricezione di tali documenti; che la sottoscrizione digitale degli stessi è stata effettuata nei termini di gara, e non era dunque modificabile in data successiva a quella riportata; anche i file non firmati digitalmente, inoltre, inviati a titolo di cortesia, risultavano essere perfettamente leggibili.
È emerso, pertanto, ad avviso degli stessi giudici, che l’offerta era stata correttamente redatta e trasmessa e che la mancata lettura della documentazione presentata a suo corredo era imputabile esclusivamente a responsabilità della P.A., che avrebbe facilmente potuto ovviare all’inconveniente registrato disponendo un supplemento istruttorio, anche con l’ausilio di personale maggiormente qualificato, in grado di procedere all’utilizzo dei programmi informatici necessari (e, per quanto emerso, scaricabili liberamente da internet nella loro versione gratuita), per poter agevolmente procedere all’apertura dei file trasmessi e pervenuti alla S.A. tramite piattaforma Mepa.