Con la sentenza 575 dello scorso 12 luglio I giudici della sezione di Bologna del Tribunale amministrativo per l’Emilia Romagna hanno stabilito che colui che partecipa ad una gara per l’assegnazione di un appalto pubblico deve segnalare qualunque fatto anche solo ipoteticamente rilevante rispetto al giudizio di affidabilità che compete alla stazione appaltante
L’obbligo di dichiarare, da parte del partecipante ad una gara, fatti che la commissione di gara e la stazione appaltante devono valutare per stabilire o meno se si debba procedere ad esclusione ex art. 80, c. 5 lett. C), D.lgs. 50/2016 è previsto dall’art. 85 che descrive i contenuti del Documento di gara unico europeo tra i quali la dichiarazione che l’operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80.
Le Linee guida nr. 6/2016 nell’ultima versione aggiornata prevedono che: “Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità”. E’ evidente, pertanto, che colui che partecipa ad una gara per l’assegnazione di un appalto pubblico deve segnalare qualunque fatto anche solo ipoteticamente rilevante rispetto al giudizio di affidabilità che compete alla stazione appaltante e che per questo deve discriminare i fatti segnalati rilevanti da quelli che non lo sono, dovendo motivare in caso di presenza di elementi critici sia l’ammissione che l’esclusione del concorrente.