Sul ricorso proposto dal Comune di CEFALU’ avverso la sentenza della CTR Sicilia, relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU 2006, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1977/2018, della Sez. V Civile, pubblicata il 29 gennaio 2018, ha ritenuto che il Sindaco era legittimato ad adottare la delibera sindacale di revisione delle tariffe, trattandosi di atto gestionale non riconducibile tra quelli di regolamentazione generale del tributo attribuita al Consiglio Comunale.
La CTR della Sicilia aveva accolto l’appello della contribuente sul rilievo che l’avviso tarsu era basato su una delibera sindacale che andava disapplicata in quanto il Sindaco aveva istituito quattro categorie immobiliari con distinte percentuali di rincaro, esercitando un’attribuzione propria del Consiglio Comunale senza peraltro motivare la differenziazione delle tariffe in relazione alla notevole varietà delle strutture alberghiere con caratteristiche ed utilizzi tra loro diverse.
La Suprema Corte ha oservato che lo Statuto della Regione Sicilia, in aderenza all’art.32, lettera g) della Legge n. 142/1990, prevede che spetta al Consiglio Comunale l’ISTITUZIONE E L’ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, e la’rt. 13 della Legge Regionale n. 7/1992 prevede che il Sindaco convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli Atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi, per cui nella Regione Sicilia spetta al Sindaco la competenza residuale che nell’ordinamento statale è riservata alla Giunta .
La stessa Corte ha ribadito il principio, affermato in varie pronunce di legittimità, secondo cui in tema di TARSU, nella vigenza dell0art. 32, comma 2, lettera g), della Legge n. 142/1990, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti ad uso abitazione) è di competenza della Giunta e non del Consiglio Comunale poiché il riferimento letterale “alla disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione, ed inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in una ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza estranea alla materia tributaria. Ne consegue, ad avviso della Corte, che la delibera sindacale in questione, con cui il Sindaco ha previsto quattro diverse categorie immobiliari con distinte percentuali di rincaro, attenendo essa ad individuare il corrispettivo da erogare sulla base della maggiore o minore fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si colloca nell’ambito dei provvedimenti di competenza residuale del Sindaco in quanto costituisce attuazione del criterio economico generale sulla determinazione delle tariffe stabilito dal Consiglio Comunale.
Infine, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Comune, ha ritenuto che la delibera in questione appare sufficientemente motivata in quanto, facendo riferimento alla opportunità di aumentare il tributo per conseguire la riduzione del divario tra effettive risorse e costi del servizio, ha stabilito la tariffa in relazione alla categoria alberghiera, senza che ciò necessitasse di particolari motivazioni con riguardo alle varie aree alberghiere , trattandosi di atto di carattere generale in quanto rivolto ad una pluralità di destinatari, costituendo onere del contribuente dichiarare le circostanze che giustifichino la eventuale esenzione o riduzione della tariffa stessa.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. V CIVILE – ORDINANZA N. 1977/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it