Numerose sono state negli ultimi tempi, le richieste pervenute ad Anac da parte del Terzo Settore di chiarimenti e aiuti per applicare la giusta normativa nell’assegnazione dei servizi sociali, specie dopo la legge N.120/2020, e dopo l’emanazione del Codice del Terzo Settore che si applica ad ambiti coperti anche dal Codice degli Appalti. Inoltre, sono emerse difficoltà nell’effettuare una scelta consapevole tra le diverse forme di affidamento disponibili.
L’Autorità ha ritenuto, quindi, di intervenire per agevolare le stazioni appaltanti in tale contesto normativo caratterizzato da diverse fonti concorrenti, spesso non coordinate. E per garantire che gli affidamenti abbiano buon fine.
Dai dati si evince che circa la metà degli affidamenti di servizi sociali per numero e oltre un quarto degli affidamenti per valore dell’importo di aggiudicazione sono assegnati con la partecipazione di un solo concorrente. In alcuni casi, la partecipazione di un solo concorrente dipende dal ricorso ad affidamenti diretti consentiti dalla normativa, in altri casi è il segnale di una ridotta concorrenza presente nel settore.
Si pensi che circa il 30-35% delle procedure aperte o ristrette ha visto la partecipazione di un solo concorrente. Per altro verso, gli appalti aggiudicati con almeno sei concorrenti rappresentano meno del 15% del totale, anche se tali affidamenti si riferiscono alle gare di importo maggiore, rappresentando il 35% del totale. I dati si riferiscono ad affidamenti di importo superiore a 150 mila euro e, quindi, non considerano gli affidamenti diretti permessi dal ridotto valore dell’appalto.
Il contesto generare e quello particolare