Il tempo utile per rottamare le cartelle di Equitalia sta per scadere. Operazione che consente di usufruire di uno sconto sul debito. Qualche ultimo consiglio a chi si appresti a compiere quella che viene definita “definizione agevolata” appare comunque opportuno. In primo luogo, occorre ricordare che con la rottamazione si risparmiano: le sanzioni, gli interessi di mora e una parte dell’aggio di riscossione, che va ridotto in proporzione alle sanzioni e agli interessi di mora rottamati. Può essere richiesta per i debiti che sono stati affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, e il debito può avere come oggetto imposte e tasse come Irpef, Iva, bolli auto, tributi locali, (Imu, Ici, la tassa rifiuti e tutto quello che va pagato a Comuni e Regioni), le multe stradali, i contributi previdenziali dovuti all’Inps e alle Casse previdenziali.
In virtù della proroga decisa dal Governo, il termine previsto per la rottamazione è il 21 aprile 2017. Ovviamente, le domande presentate oltre tale termine non saranno considerate ammissibili. Ma quale cartella va rottamata? Per decidere occorre che il contribuente richieda all’Agente della riscossione il proprio estratto di ruolo (recandosi allo sportello oppure tramite pec), che contiene tutte le cartelle di pagamento emesse a carico di una persona o di una società, corredate dalle informazioni del caso: ente che ha inizialmente chiesto il pagamento delle somme la tipologia del debito; anno a cui risale il debito; importi dovuti a titolo di tributo; sanzioni e interessi; spese di notifica della cartella e il compenso dovuto all’Agente della riscossione.
Buon senso vuole che le più convenienti da rottamare siano le cartelle in cui la somma dovuta per sanzioni risulti molto alta, poiché anche il risparmio è elevato. Seguono le cartelle molto vecchie, per le quali siano maturati molti interessi di mora, con notevole riduzione del debito, nonchè le cartelle per cui l’Agente della riscossione abbia notificato un preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria (dal momento di presentazione della domanda di rottamazione, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi sui veicoli o nuove ipoteche sugli immobili). Infine, le cartelle per le quali si tema di subire in tempi brevi un pignoramento. Anche in questo caso, la domanda di rottamazione blocca le nuove azioni esecutive.
Non conviene, invece, rottamare le cartelle che sembrino prescritte; le cartelle che siamo sicuri di non aver mai ricevuto (per legge le cartelle devono essere notificate secondo una specifica procedura. Se tale procedura non è rispettata, la cartella è nulla e può essere impugnata); le cartelle per cui sia stata già proposta una opposizione, quando ci sono buone possibilità di vincere la causa (in questo caso va valutato se convenga rottamare il debito e rinunciare alla causa o proseguire nel giudizio, con l’obiettivo di annullare l’intero debito); i debiti che sappiamo già di non poter rispettare. Bisogna tener presente, infine, che la rottamazione può essere pagata in cinque rate al massimo. E se anche una sola rata non venga pagata, sia pagata in ritardo o venga versato un importo minore di quello dovuto, il contribuente decadrà dalla rottamazione. Di conseguenza, per lo stesso debito non potrà più essere richiesta alcuna rateazione all’Agente della riscossione, che potrà pretendere il pagamento in un’unica soluzione.