Si segnala la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale 2014 del 1/9/2023, il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 del MASE recante il “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“, corredato dei relativi allegati.
Il Regolamento entrerà in vigore il 16 settembre 2023 e definisce – come previsto dagli articoli 181 e 214-quater del Codice dell’Ambiente – le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, necessari per l’esercizio dell’attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, le dotazioni tecniche e strumentali necessarie per tale attività, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti nonché le specifiche condizioni in base alle quali i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e le condizioni specifiche delle stesse.
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo, però, riguardano rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Il prodotto ottenuto dalle succitate operazioni viene etichettato con l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».
Il DM 119/2023 contiene due Allegati:
- Allegato 1 – Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo
- Allegato 2 – Modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo
Il Regolamento non si applica a:
- rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- pile, batterie e accumulatori;
- pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- veicoli fuori uso.
- rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici
Fonte: ANCI