Entra in vigore il 17 luglio 2018 il Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81 – annunciato nel Maggio scorso – che dà attuazione alla direttiva (UE) 2016/2284 sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, e abroga il D.Lgs. n.171/2004 (che attuava la precedente Direttiva in materia, 2001/81/CE). Fino al 31 dicembre 2019 sarà possibile applicare i limiti nazionali di emissione previsti dall’articolo 1 e dall’allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004.
Obiettivo del provvedimento è promuovere il raggiungimento di livelli di qualità dell’aria tali da non causare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente.
Approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 29 maggio scorso, questo decreto legislativo, in conformità alla direttiva, introduce norme volte a raggiungere i seguenti obiettivi:
– ridurre il complesso delle emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze per rispettare specifici livelli entro il 2020 e il 2030;
– attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione delle emissioni;
– ottenere, attraverso un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
Il provvedimento ha tra i destinatari soggetti sia pubblici che privati. In particolare, le autorità con competenze in settori responsabili di emissioni oggetto di impegni nazionali di riduzione (come trasporti, industria, agricoltura, energia, riscaldamento civile, ecc.) o in ambiti collegati (qualità dell’aria, clima, ecc.), dovranno realizzare azioni coerenti con l’attuazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni.
Per quanto attiene ai soggetti privati, le nuove norme avranno effetto su tutti coloro che, come operatori, utenti o consumatori, saranno interessati dall’attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale. Tali soggetti potranno essere destinatari di obblighi e divieti o, comunque, di effetti diretti e indiretti dell’applicazione del programma nazionale (limiti di emissione di attività, divieti e limiti di circolazione veicolare, obblighi relativi al riscaldamento civile, ecc.).
Il testo tiene conto delle osservazioni espresse dalla Conferenza unificata e dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari speciali istituite per l’esame degli atti del Governo.
Gli impegni nazionali di riduzione emissioni
All’art.3 si chiede la riduzione delle emissioni annue di origine antropica degli inquinanti entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall’allegato II, in allegato, (il livello va mantenuto fino al 2029); ridotte poi nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030.L a traiettoria va individuata nei programmi nazionali
Restano escluse dal computo le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, nonché le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attività di cui alle categorie 3B e 3D della nomenclatura 2014 per la Convenzione LRTAP.
I programmi nazionali sono definiti dall’art.4 (e regolati nella loro attuazione all’art.5 attraverso l’istituzione di un tavolo di coordinamento istituzionale) ed è finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali sopra previsti. Il Programma viene elaborato dal Ministero con il supporto tecnico di ISPRA ed ENEA. Il comma 5 dell’art.4 del Decreto 81/2018 dettaglia poi il suo contenuto e il comma 6 i criteri dell’istruttoria, con riferimento anche alle indicazioni di cui all’Allegato III al Decreto.
Gli inventari
Il D.Lgs. n.81/2018 (art.6) assegna all’ISPRA di elaborare:
- ogni anno, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell’allegato I, Tabelle A e B, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell’allegato IV;
- ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, nonché gli inventari delle grandi fonti puntuali, per gli inquinanti dell’allegato I, Tabella C, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell’allegato IV;
- una relazione di inventario che accompagna gli inventari, predisposta nel rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, Tabella D, e sulla base delle metodologie dell’allegato IV. Nei casi di cui all’articolo 3, commi 4, 5 o 6, le relazioni di inventario degli anni interessati contengono anche le informazioni che dimostrano la conformità alle prescrizioni di tali commi;
- ogni due anni, le proiezioni nazionali dei consumi energetici e dei livelli delle attività produttive responsabili delle emissioni per gli inquinanti dell’allegato I, Tabella C.
Le proiezioni sono inviate al Ministero e all’ENEA almeno quattro mesi prima della data di comunicazione prevista dal calendario dell’allegato I.
All’ENEA il compito di elaborare e aggiornare ogni due anni le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell’allegato I, Tabella C e sulla base delle metodologie dell’allegato IV: tali proiezioni vengono poi inviate al Ministero almeno un mese prima della data di comunicazione prevista dal calendario di cui all’allegato I, Tabella C.
Il D.Lgs. n.81/2018 dispone (art.11) a riguardo diretta modifica all’articolo 22, comma 3, del D.Lgs. n. 155/2010 (Attuazione della direttiva sulla qualità dell’aria ambiente): il secondo periodo fissa nuove tempistiche per scalare su base provinciale l’inventario nazionale emissioni: «L’ISPRA provvede, ogni quattro anni, e per la prima volta entro il 2021 con riferimento all’anno 2019, a scalare su base provinciale l’inventario nazionale disciplinato dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 2016/2284/UE, al fine di consentire l’armonizzazione con gli inventari delle regioni e delle province autonome.».