Con la sentenza n. 3109/2026 (ric. n. 7024/2025), pubblicata il 21 aprile 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha ribadito i principi che regolano la revoca degli assessori comunali, qualificandola come atto di alta amministrazione caratterizzato da ampia discrezionalità.
Il Collegio ha chiarito che, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 267/2000, il sindaco può revocare uno o più assessori sulla base di valutazioni di opportunità politico-amministrativa, strettamente connesse al rapporto fiduciario che deve necessariamente sussistere tra il capo dell’amministrazione e i componenti della giunta.
In questo quadro, la motivazione del provvedimento non deve essere analitica né dettagliata, potendo anche consistere nel richiamo al venir meno della fiducia o a esigenze di coerenza dell’indirizzo politico-amministrativo. Non è quindi necessario indicare specifici addebiti o comportamenti imputabili agli assessori revocati.
La sentenza sottolinea inoltre che il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili formali ed estrinseci dell’atto, quali la violazione di legge, la manifesta illogicità o l’arbitrarietà, restando esclusa ogni valutazione di merito sulle scelte politico-organizzative del sindaco.
Il Consiglio di Stato evidenzia che, proprio in ragione della natura fiduciaria dell’incarico, anche eventuali dichiarazioni pubbliche del sindaco non assumono rilievo decisivo ai fini della legittimità della revoca, non potendo sostituirsi alle valutazioni interne all’amministrazione.
Ne deriva che la revoca degli assessori si configura come espressione di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile solo in presenza di evidenti vizi formali, con conseguente conferma dell’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia.