La storia del TEFA inizia con il d. lgs 504/92 che, nelle disposizioni contenute all’articolo 19, istituisce il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), commisurandolo alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
ART. 19 comma 2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
Soggetti passivi sono gli stessi obbligati al pagamento della tassa e, successivamente, ai sensi dell’art. 49, comma 17, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, anche i soggetti tenuti al pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA). Tralasciando la questione della commisurazione sulla superficie, oggetto di chiarimenti ministeriali non condivisi da parte della dottrina, l’art. 264, comma 1, lett. n), del D. Lgs. n. 152 del 2006 dispose l’abrogazione del tributo provinciale a partire dall’entrata in vigore della parte quarta dello stesso decreto. Sarà il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambientale, a disporre l’abrogazione della norma al comma 44 dell’art. 2. La disposizione sopprime all’art. 264, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006 la lettera n) e precisa che “è fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’applicazione del tributo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.
Con l’avvento della Tares, il comma 28 dell’articolo 14 del dl 201/2011 conferma la permanenza del tributo E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
Analogamente la successiva legge 147/2013 all’articolo 1 comma 666 ai fini TARI
666. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo.
Le formule normative confermano che il TEFA si calcola in misura percentuale sull’importo del tributo, così intendendo superare la questione della superficie, che resta sullo sfondo della commisurazione indiretta. Degna di nota la sentenza della Cassazione 17133/2017 che conferma il carattere tributario del TEFA anche in presenza di tariffa corrispettiva.
E’ lo stesso articolo 19 che disegna nel comma 5 la modalità di riscossione del tributo in discorso, con una formula che risente del vincolo all’epoca esistente di riscossione a mezzo ruolo della Tarsu.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni……. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
Il testo normativo va attualizzato all’evoluzione normativa che ha interessato la potestà regolamentare dei comuni, particolarmente attiva sulla modalità di riscossione della tassa rifiuti e sui connotati del tributo stesso, in piena evoluzione verso il sistema a corrispettivo affidato a nuovi gestori, pubblici o privati. Il quadro che ne è uscito ha complicato la gestione a province e città metropolitane, non più garantite dai riversamenti dell’esattore nazionale bensì impegnate a interagire con comuni, società pubbliche e private, alla ricerca del tributo che proprio.
Punto di partenza per tutti i titolari di funzioni pubbliche di riscossione della Tassa / Tariffa rifiuti è il ruolo di agente contabile rispetto alla Provincia o della Città metropolitana per il maneggio di entrate pubbliche. E’ un argomento sentito, soprattutto quando si parla di imposta di soggiorno e di iscritti all’albo della riscossione, ma qui la questione non è diversa. Comuni o gestori dai medesimi incaricati della riscossione della tassa rifiuti applicano, accertano e riscuotono anche il TEFA. L’accertamento della tassa rifiuti è anche l’accertamento del TEFA gravato anche per questa quota di sanzioni e interessi. Al termine dell’anno si applicano le medesime norme del TUEL in materia di resa del conto.
· art. 93, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000: “Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”;
· art. 93, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 che dispone: “Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’art. 74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n° 1214”;
· art. 226, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall’art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154: “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’articolo 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”;
· art. 233, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall’art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, che prevede: “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”;
Il rapporto che si instaura tra l’ente Provincia/Città metropolitana e il riscossore della tassa rifiuti non è tributario bensì è ascritto all’incaricato di pubblico servizio. Non rileva infatti in tal caso la natura giuridica di ciò che si riscuote bensì il ruolo di agente esattore del TEFA, configurato dallo stesso articolo 19 del d lgs 504/92. L’eventuale inadempimento nel riversare il tributo assume una gravità dalle pesantissime ripercussioni per aver sottratto la disponibilità delle somme al legittimo destinatario.
L’azione dell’ente provinciale per il recupero del tributo non riversato si sta sviluppando in diverse realtà, ove si scopre dalle risultanze contabili che i comuni o i concessionari incaricati non hanno sempre correttamente provveduto al riversamento del TEFA. Il percorso che mira al recupero dei medesimi è ostacolato dalla mancanza di fonti certe e dalla omissione della presentazione del conto di gestione. Controlli e richieste di accesso agli atti possono essere avanzate dall’ente Provincia verso i comuni o i loro concessionari per acquisire la documentazione necessaria al calcolo del tributo dovuto e alla definizione della successiva richiesta di riversamento con messa in mora dell’ente inadempiente che dovrebbe, in ogni caso, correre ai ripari presentando il conto di gestione e definire un piano di rientro.
A completamento dell’analisi sul TEFA, un richiamo va fatto alla questione della percentuale da riconoscere sul contributo del MIUR per la copertura dei costi sui rifiuti. La Corte dei Conti, con parere 17/2009 emesso dalla sezione autonomie ha statuito che dal 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio di smaltimento dei rifiuti, tuttavia tale disposizione “non può produrre alcun effetto sull’obbligo gravante sui Comuni del versamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale (Tefa) sancito dall’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 che prevede che il tributo a favore della Provincia sia dovuto dagli stessi soggetti che sono tenuti al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e conferisce al Comune il diritto ad una commissione posta a carico della Provincia nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse senza importi minimi e massimi”.
L’importo che i comuni ricevono a titolo di ristoro per il servizio da essi svolto, deve ritenersi comprensivo anche del TEFA atteso che secondo la Corte “il combinato disposto degli articoli 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e 33 bis del D. L. n. 248/2007 convertito nella L. 31/2008 è da interpretare nel senso che il contributo versato al Comune deve essere riversato alla Provincia come disposto dal citato articolo 19”.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it