Con una recente decisione (sentenza n. 7198 del 3 settembre 2025), il Consiglio di Stato (Sezione III) ha stabilito un importante principio in favore dei titolari di protezione internazionale sussidiaria che chiedono il rilascio del titolo di viaggio per stranieri, noto come “passaporto per stranieri” (ai sensi dell’art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 251/2007).
La sentenza chiarisce i presupposti necessari per ottenere tale documento quando la persona non può procurarsi il passaporto presso le autorità diplomatiche del proprio Paese d’origine.
Impossibilità “sostanziale” di ottenere il documento
La legge richiede che il richiedente dimostri l’impossibilità di ottenere il passaporto dalle autorità del Paese di cittadinanza. Il Consiglio di Stato ha interpretato questo requisito in senso sostanziale, estendendone il significato oltre la semplice impossibilità materiale.
L’impossibilità, quindi, sussiste anche quando:
- È verosimile che il passaporto non venga rilasciato.
- Il rilascio incontrerà gravi difficoltà burocratiche.
- Il contatto con l’ambasciata o il consolato del Paese d’origine è inopportuno perché le stesse ragioni che hanno portato al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria rendono tale contatto rischioso o inopportuno (in re ipsa).
Onere probatorio “attenuato”
Cruciale è la posizione del Consiglio di Stato sull’onere della prova a carico del richiedente. Essendo il titolare di protezione un soggetto “debole” rispetto al Paese di origine, la prova non può essere troppo rigida.
Il richiedente non è tenuto a dimostrare in modo stringente di aver tentato inutilmente di ottenere il passaporto, potendo le ragioni della protezione internazionale essere di per sé sufficienti a giustificare la mancata richiesta al proprio Paese.
Questa interpretazione consolida un orientamento giurisprudenziale già espresso in decisioni precedenti (conformi: C.g.a. n. 1269/2022; Cons. Stato n. 6883/2022, n. 5947/2022) e segna una linea di maggiore tutela per i beneficiari della protezione sussidiaria, rendendo più accessibile il diritto a un titolo di viaggio per esercitare la libertà di circolazione.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato