Una recente e significativa sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Settima) ha annullato una sanzione pecuniaria comminata a un privato cittadino, ribadendo un fondamentale principio di diritto: la non retroattività della sanzione amministrativa in materia edilizia.
La decisione si basa sull’orientamento stabilito dall’Adunanza Plenaria (il massimo organo della giustizia amministrativa) e offre chiarezza sull’applicazione dell’articolo 31, comma 4 bis, del Testo Unico Edilizia.
Il nesso temporale tra illecito e sanzione
Il caso riguardava un cittadino sanzionato da un Ente locale per la mancata demolizione di manufatti abusivi, a fronte di un’ordinanza di ripristino emessa anni prima. L’Amministrazione aveva applicato la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del privato, che contestava l’applicabilità della sanzione, entrata in vigore soltanto nel novembre 2014 (con la Legge n. 164/2014).
Secondo l’orientamento consolidato, l’illecito omissivo (la mancata demolizione) si “consuma” in un momento ben preciso: la scadenza del termine di 90 giorni assegnato con l’ordinanza. Se questo termine è scaduto prima del 2014, quando la legge prevedeva come unica conseguenza la perdita della proprietà a favore del Comune, la successiva sanzione pecuniaria non può essere applicata.
L’acquisizione del bene si verifica ope legis
La Corte ha riaffermato due concetti chiave:
- L’illecito è istantaneo con effetti permanenti: l’inottemperanza, che genera la sanzione, si cristallizza allo scadere dei 90 giorni.
- Perdita della proprietà come effetto automatico: una volta decorsi i 90 giorni senza demolizione, il bene abusivo e l’area di sedime sono acquisiti ope legis (automaticamente per legge) al patrimonio dell’Ente. L’atto formale di accertamento dell’inottemperanza ha, dunque, natura meramente dichiarativa, non costitutiva.
Di conseguenza, nel momento in cui la sanzione pecuniaria fu introdotta nel 2014, il cittadino aveva già perso la proprietà del bene a causa dell’inerzia precedente. L’applicazione retroattiva della multa per un’omissione già perfezionatasi violerebbe i principi di irretroattività e di certezza dei rapporti giuridici.
La sentenza finale del Consiglio di Stato ha quindi riformato la decisione del TAR, annullando la sanzione pecuniaria. La statuizione chiarisce definitivamente che i Comuni non possono utilizzare la normativa del 2014 per sanzionare economicamente le mancate demolizioni il cui termine per l’ottemperanza era già spirato negli anni precedenti.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.i