Il Consiglio di Stato è intervenuto con un’importante ordinanza cautelare che stabilisce principi chiari riguardo l’assegnazione di stalli di sosta riservati alle persone con disabilità (i cosiddetti “stalli ad personam“). La Sezione Quinta del Consiglio ha accolto l’appello di un cittadino, sospendendo il diniego di un’Amministrazione comunale che gli aveva negato un posto auto personalizzato.
La Ragione del Ricorso e l’Intervento del Garante
Il caso riguardava il ricorso presentato da un cittadino, supportato anche dall’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, contro il diniego alla richiesta di un posto auto riservato a titolo gratuito, come previsto dall’art. 381, comma 5, del D.P.R. 495/1992.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’istanza del ricorrente fosse meritevole di accoglimento in presenza sia del periculum in mora (il danno immediato), sia del fumus boni iuris (la fondatezza del diritto), riscontrando un difetto di motivazione e di istruttoria nel provvedimento comunale.
La Discrezionalità Limitata dell’Ente Locale
I giudici hanno ribadito che la norma mira a migliorare le condizioni di vita delle persone con importanti limitazioni della capacità di deambulazione, garantendo il loro diritto alla libertà di movimento.
Secondo il Consiglio di Stato, la discrezionalità dell’Amministrazione comunale nella concessione di tali stalli è limitata alla sola verifica di eventuali problematiche di viabilità e sicurezza che impediscano oggettivamente l’assegnazione.
Tale verifica, tuttavia, deve essere sostenuta da una specifica istruttoria, della quale si deve dare conto in modo chiaro ed esplicito nella motivazione dell’eventuale provvedimento di diniego.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione si era limitata ad affermare che la strada richiesta non fosse “ad alta densità di traffico” e aveva dato rilievo a circostanze ritenute irrilevanti o non di sua competenza (come le valutazioni di tipo medico).
L’Esito: Sospensione e Rinvio
In accoglimento dell’istanza cautelare, il Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento di diniego dell’Amministrazione, la quale dovrà ora riesaminare la richiesta del cittadino, attenendosi ai principi indicati e fornendo una motivazione e un’istruttoria più adeguate.
L’ordinanza (n. 6490/2025) sottolinea l’importanza di bilanciare la limitata discrezionalità dell’Ente con l’esigenza, tutelata dalla legge, di assicurare al soggetto richiedente condizioni di vita meno limitanti e più dignitose, tenuto conto del suo grado di disabilità.
Fonte: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202506490&nomeFile=202503334_15.xml&subDir=Provvedimenti