Il quesito verte in ordine alla disciplina in materia fiscale, contributiva per un dipendente collocato a riposo (pensione per raggiungimento del limite ordinamentale dei 67 anni) a cui venga affidato un incarico, con contratto di lavoro autonomo, per svolgere le funzioni di RUP negli interventi del PNRR, avvalendosi della nuova disciplina in materia del DL 36/2022 come convertito dalla legge 79/2022.
Specificando ulteriormente il quesito l’ente ha enucleato le seguenti questioni correlate:
– se sia corretto considerare l’incarico come “lavoro autonomo professionale” e non “occasionale”, data la natura dell’incarico di RUP non considerabile in una sola prestazione;
– se sia operante l’art. 1 comma 173 legge 266/2005 cioè la trasmissione alla Corte dei Conti sez. regionale degli atti se l’incarico, come si suppone, supererà i 5.000 €/annui di corrispettivo;
– gli obblighi del sostituto d’imposta (Comune) ai sensi del DPR 600/1973;
– la sussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’incaricato di iscrizione alla Gestione Separata INPS, rilevando che lo stesso ex dipendente è iscritto all’albo degli Architetti, qualora lo stesso non sia iscritto alla cassa pensionistica dell’albo degli architetti;
– se è necessaria la fatturazione elettronica da parte dell’incaricato oppure il corrispettivo pattuito possa essere erogato dal committente (Comune) a seguito di presentazione di semplice nota/rendiconto.
Gli esperti di Anci Risponde fanno rilevare innanzitutto che per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è consentito fino al 31 dicembre 2026, alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano, incluso gli enti locali, la possibilità di conferire incarichi di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
Al personale così assunto possono essere conferiti gli incarichi di cui all’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l’incarico di responsabile unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.
Le amministrazioni interessate possono corrispondere compensi purché nel rispetto di specifiche condizioni di rimborsabilità tramite il sistema Regis. L’assegnazione di un Codice unico di progetto (CUP) e dei relativi Codici identificativi di gara (CIG), quali codici di identificazione adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari sono da riportare sulle fatture elettroniche.
In particolare, aggiungono gli esperti rispondendo sulla questione principale posta, per quanto concerne la disciplina in materia fiscale, contributiva dell’ex dipendente collocato a riposo bisogna fare riferimento a quello di “lavoro autonomo professionale” avendo lo stesso dipendente un titolo professionale per svolgere l’incarico che comporta l’apertura di una partita iva, data anche la natura dell’incarico di RUP non considerabile in una sola prestazione.
L’operazione potrebbe essere configurata anche non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 1 comma 67 L. n. 190/2014 e successive modificazioni.
Non è operante l’art. 1 comma 173 legge 266/2005 in merito alla trasmissione alla Corte dei Conti sez. regionale degli atti in quanto l’incarico è riferito al codice degli appalti.
Per quanto concerne gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi del DPR 600/1973 il Comune deve operare sulla base del regime fiscale del professionista.
Occorre anche la sussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’incaricato di iscrizione alla Gestione Separata INPS se l’importo supera i 5 mila euro qualora l’ex dipendente non iscritto alla cassa pensionistica dell’albo degli architetti, salvo regimi fiscali e contributivi agevolati.