Il T.a.r. per la Lombardia (sezione II), con la sentenza 11 febbraio 2026, n. 147, interviene sul tema della legittimazione a richiedere il permesso di costruire, soffermandosi sui presupposti necessari per l’esercizio dello ius aedificandi e sul meccanismo acquisitivo della cosiddetta dicatio ad patriam.
Il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per ottenere un titolo edilizio non è sufficiente vantare un titolo astrattamente idoneo sull’immobile. Il richiedente deve infatti dimostrare una duplice condizione: la disponibilità giuridica del bene – fondata su un titolo reale o anche obbligatorio – e la disponibilità materiale dello stesso. Solo la compresenza di entrambi gli elementi integra quella “relazione qualificata con il bene” che legittima l’attività edificatoria secondo l’ordinamento e la giurisprudenza consolidata.
Nel caso esaminato, tale relazione è stata esclusa. L’area oggetto dell’istanza risultava infatti occupata dalla pubblica amministrazione e destinata a uso pubblico, in forza di un comportamento del proprietario ritenuto inequivocabilmente riconducibile alla dicatio ad patriam. In una simile situazione, osserva il Tar, difetta sia la disponibilità materiale sia quella giuridica del bene, con conseguente carenza di legittimazione alla richiesta del titolo edilizio.
La sentenza chiarisce inoltre la natura della dicatio ad patriam, qualificandola come autonomo modo di acquisto dei diritti di uso pubblico – e delle servitù a essi assimilabili – distinto dall’usucapione. Essa si perfeziona quando il proprietario di un bene, oggettivamente idoneo a soddisfare esigenze della collettività, lo metta volontariamente e con carattere di continuità a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, attraverso un comportamento attivo o omissivo univocamente interpretabile come destinazione all’uso pubblico, seguito dall’effettivo esercizio di tale uso. Non è necessario, precisa il Collegio, il decorso del termine ventennale proprio dell’usucapione.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale già consolidato, ribadendo che l’effettiva possibilità di edificare presuppone non solo un titolo formale, ma una concreta e attuale signoria sul bene, incompatibile con una stabile destinazione pubblica derivante da dicatio ad patriam.