Un ente locale, con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, ovvero del D. Lgs. 36/2023, in particolare con riferimento all’art. 2 comma 4, art. 42 comma 5, art. 45 comma 7 lett. c) e stante gli artt. 5 comma 1 punto 9) e punto 10), art. 34 comma 2 lett. c) e d), art. 37 comma 3, art. 42 comma 2, articolo 43 di cui all’Allegato I.7 del suddetto decreto, ha posto una serie di domande in ordine al tema dell’obbligo di stipula delle polizze assicurative ai dipendenti in ordine all’esecuzione di un appalto:
– se nel nuovo codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, permane l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative solo per i progettisti dipendenti interni, così come nel precedente codice (D. Lgs. n. 50/2016);
– se nel nuovo codice dei contratti si ravvisi l’obbligo per l’ente di stipulare anche, con oneri a proprio carico, polizze assicurative per la responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione e se debba invece essere pagata direttamente dal dipendente incaricato della verifica della progettazione;
– se, dalla lettura delle nuove norme del codice dei contratti e del nuovo CCNL 16/11/2022 relativo al personale del comparto funzioni locali, si ravvisi la facoltà per l’Ente, e su quali basi, di stipulare la polizza in questione.
Gli esperti di Anci Risponde in risposta al quesito segnalano innanzitutto che l’art. 2, comma 4, D.lgs 36/2023 dispone espressamente che: “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale”.
Argomentando di seguito come, a dire il vero la formulazione è abbastanza dubbiosa nella parte in cui prescrive che le stazioni appaltanti “adottano azioni” per la copertura dei rischi assicurativi e non anche dispone espressamente che attivano specifiche polizze per la copertura dei rischi assicurativi.
Ad ogni modo è ragionevole pensare che rispetto alle finalità prefissate dal legislatore le azioni da adottare sono rappresentate dalla sottoscrizione di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi per il proprio personale.
Pertanto, si ritiene che l’obbligo di copertura assicurativa vada prestato non più solamente per i progettisti interni ma anche per i dipendenti interni incaricati della verifica della progettazione in quanto essi rientrano nella categoria più ampia di “personale” dipendente.
Chiarito ciò nel quesito si fa correttamente cenno all’art. 42, comma 5, D. lgs 36/2023 il quale dispone che gli oneri conseguenti all’accertamento della rispondenza degli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse per la realizzazione delle opere.
In questo senso la novella legislativa stabilisce di già una forma di compartecipazione del dipendente alle spese assicurative laddove all’art. 45, comma 7, lett. c. dispone che una parte degli incentivi al personale dipendente deve essere utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
Da ultimo si ritiene che le norme di settore sopra evidenziate prevalgano, in forza del principio di specialità, sulle disposizioni del CNNL il quale all’art. 58, comma 6, adotta il principio che gli enti provvedono alla copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Perciò si ritiene che le rispettive polizze possono essere pagate dai dipendenti nei limiti della destinazione degli incentivi ex art. 45, comma 7, D.lgs 36/2023.
Infine, si specifica che per l’ente è facoltà stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile del personale solamente al di fuori dei casi di assicurazione obbligatoria, come è nel caso di specie quella prevista dall’art. 2, comma 4, D.lgs 36/2023.