La notifica di un atto di citazione a un ente o una società è nulla se non indica chiaramente le generalità del suo legale rappresentante pro tempore. Non basta, infatti, limitarsi a citare la qualifica nel corpo dell’atto per considerare valida la chiamata in giudizio.
È quanto stabilito dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale del Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza n. 18 del 10 luglio 2025.
Il principio di diritto: chiarezza nella notifica al rappresentante
La Sezione, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha ribadito che, quando si sceglie di notificare l’atto direttamente alla persona fisica che rappresenta l’ente (ai sensi dell’art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c.), l’atto stesso deve contenere, a pena di nullità, non solo la sua qualità di rappresentante, ma anche residenza, domicilio o dimora abituale.
Questa specificazione, come sottolineato anche dalla Cassazione (ord. n. 10294 del 16 aprile 2024), deve essere presente nell’atto da notificare e non semplicemente nella relazione di notificazione allegata. Lo scopo è garantire che il destinatario dell’atto (il legale rappresentante) sia chiaramente individuato o individuabile, così come lo sia l’ente stesso.
Il caso specifico: solo la qualifica generica non è sufficiente
Nel caso esaminato, la citazione in giudizio di due società era avvenuta con la generica dicitura: “in persona del legale rappresentante pro tempore“.
La Corte ha censurato questa modalità, riscontrando la mancanza assoluta delle generalità della persona fisica che rivestiva tale ruolo e, di conseguenza, dei relativi riferimenti topografici (residenza, domicilio, dimora).
Si è evidenziato che la notifica non può essere sanata dal fatto che, in una parte successiva dell’atto – quella relativa alla contestazione delle condotte illecite – fosse menzionato un convenuto come legale rappresentante delle società. L’indicazione del rappresentante ai fini della chiamata in giudizio dell’ente è un requisito distinto e preliminare rispetto alla contestazione delle condotte, anche perché il legale rappresentante potrebbe essere nel frattempo cambiato.
Per questi motivi, la Corte ha dichiarato nulla la notificazione dell’atto di citazione e dei documenti connessi alle società, accogliendo il rilievo difensivo.
Fonte: Rassegna delle Decisioni della Corte dei Conti