In relazione ad un ACCERTAMENTO TARSU notificato dal Comune per il pagamento del tributo nell’area autostradale, la CTR Abruzzo, ha confermato la decisione di primo grado accogliendo il ricorso della soc. Autostrade sul presupposto che l’attività di raccolta e gestione dei rifiuti nelle aree autostradali e relative pertinenze competa al concessionario dell’autostrada.
Il Comune, ricorrendo per Cassazione tramite la società concessionaria dell’accertamento e riscossione, ha eccepito la violazione di legge per avere la sentenza ritenuto l’art. 14 del decr.legtisl. n. 285/1992 (Codice della Strada) norma speciale rispetto al dettato dall’art. 62, commi 1 e 5 del decr. legisl.n. 507/1993 e per non avere esaminato la circostanza della istituzione ed erogazione del servizio da parte del Comune stesso.
La Corte di Cassazione, SEZ. V CIVILE. con l’Ordinanza n. 1341 del 18 gennaio 2019, ha ritenuto infondato il motivo di censura, chiarendo che ai sensi dell’art. 14 del decr. legisl. n.285/1992, è previsto che “gli enti proprietari della strada, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché alle attrezzature, impianti e servizi”. Ha poi ricordato che la Suprema Corte, con sentenza n. 5559/2011, ha affermato che “nell’ambito delle aree autostradali e delle pertinenze, l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell’autostrada, il quale, in base all’art. 14 del codice della strada, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica”) per cui, in relazione a tale attività deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni che sono pertanto privi di qualsiasi potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo tale potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.
La suddetta pronuncia è stata condivisa dal Collegio, in particolare con riferimento alla motivazione della stessa la quale ha osservato che nella normativa in materia di rifiuti, tra le esenzioni espressamente contemplate dall’art. 62 del decr. legisl. n. 507/1993 non sono comprese le autostrade e le aree ad esse pertinenziali, ma il comma 5 prevede che “sono esclusi dalla tassa i locali e le arre scoperte per le quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento di rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionale riguardanti organi di Stati esteri”. Significativo, poi, il comma 3 dell’art- 14 del codice della strada, Il quale chiarisce che: Per le strade in concessione i poteri ed i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”.
La Suprema Corte non ha inoltre ritenuto ammissibile il rilievo circa l’effettivo smaltimento dei rifiuti nelle aree autostradali da parte del Comune, trattandosi di accertamento di fatto eseguito nelle fasi di merito in modo conforme nei precedenti due gradi di giudizio, precluso al giudice di legittimità.
Il ricorso del Comune è stato, quindi, rigettato.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE- SEZ. V CIVILE – ORDINANZA N. 1341/2019-
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it