La Corte di cassazione interviene sul tema della decadenza dalla NASpI in caso di nuova occupazione, stabilendo un principio destinato ad avere effetti rilevanti per molti percettori dell’indennità di disoccupazione. Con la sentenza n. 19638 del 16 luglio 2025, la Sezione Lavoro ha chiarito che, ai fini della perdita del beneficio prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015, non conta la durata del rapporto indicata nel contratto, ma quella effettivamente svolta.
La normativa prevede la decadenza dalla NASpI quando il beneficiario intraprende un lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi e con un reddito annuo oltre la soglia minima esente da imposizione fiscale. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, la valutazione deve essere effettuata “ex post”, considerando le concrete modalità di svolgimento del rapporto. Se il lavoro, pur formalmente previsto per oltre sei mesi, si interrompe prima e dura in concreto meno di tale limite, la decadenza non si verifica.
La decisione nasce da un contenzioso contro una pronuncia della Corte d’appello di Genova e ribadisce un orientamento già affermato in precedenza. Il principio sancito è che la NASpI non può essere revocata sulla base di una previsione contrattuale che non si realizza nei fatti: ciò che rileva è la durata effettiva dell’occupazione e il reddito realmente percepito.
In sostanza, la sentenza tutela il lavoratore che accetta un impiego teoricamente stabile ma di fatto breve, evitando che la perdita dell’indennità avvenga automaticamente per una durata solo formale del contratto. Una precisazione importante in un mercato del lavoro caratterizzato da frequenti interruzioni anticipate dei rapporti.
Fonte: Corte di Cassazione