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Mobilità tra enti pubblici, la Cassazione chiarisce i criteri di inquadramento del personale

Nelle procedure di mobilità volontaria intercompartimentale l’equiparazione tra ruoli deve basarsi su mansioni, responsabilità e titoli richiesti, con attenzione anche alla vicinanza delle retribuzioni tabellari
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La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 19912 del 17 luglio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di inquadramento del personale nel caso di mobilità volontaria tra diverse amministrazioni pubbliche. Il provvedimento — che ha disposto la cassazione con rinvio della decisione della Corte d’Appello di Venezia dell’11 settembre 2020 — affronta il tema dell’equiparazione tra aree funzionali e posizioni economiche appartenenti a comparti contrattuali differenti.

Secondo la Suprema Corte, quando un dipendente pubblico si trasferisce ad altra amministrazione e mancano criteri specifici stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’ente di destinazione deve procedere a un confronto tra i contratti collettivi nazionali dei due comparti. Tale valutazione deve partire dalle declaratorie delle qualifiche e dei profili professionali, considerando in particolare le mansioni svolte, il livello di responsabilità e i titoli richiesti per l’accesso.

Solo successivamente può essere determinata la posizione economica più adeguata, che deve comunque mantenere una coerenza con l’area funzionale di inquadramento. In questa fase è legittimo tenere conto anche della vicinanza tra gli importi del trattamento tabellare percepito nell’amministrazione di provenienza e quelli previsti nel comparto di destinazione.

L’ordinanza si inserisce nel solco della normativa sul pubblico impiego, in particolare del decreto legislativo n. 165 del 2001, e richiama precedenti giurisprudenziali sul tema. Il principio ribadito dalla Cassazione mira a garantire uniformità e tutela del lavoratore nei passaggi tra amministrazioni diverse, evitando sia penalizzazioni economiche ingiustificate sia automatismi non coerenti con le funzioni effettivamente svolte.

Fonte: Corte di Cassazione

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