La legge di Bilancio 2020, che sarà a breve discussa in Parlamento, prevede una norma “rivoluzionaria” per i Comuni: la riscossione dei tributi locali sarà potenziata, accelerata e semplificata. In altre parole, l’atto di accertamento e di liquidazione del tributo avrà già valore di cartella esattoriale. Dunque, immediatamente esecutivo e l’ente potrà procedere direttamente alla riscossione senza ulteriori passaggi intermedi (iscrizione a ruolo, incarico all’Agente della riscossione). La nuova procedura scatterà dal 1° gennaio 2020. In altre parole, il contribuente che non abbia versato in tempo la tassa riceverà un unico atto (salvi gli eventuali avvisi bonari precedenti). La misura avrà efficacia retroattiva, giacchè i Comuni potranno utilizzare la nuova procedura anche per atti di anni precedenti, purchè non decaduti o prescritti. Escluse invece le multe per le violazioni del codice della strada, soggette ancora alla vecchia procedura. Di conseguenza, l’atto che arriverà avrà il valore una vera e propria intimazione di pagamento, e dovrà contenere l’indicazione dei termini entro i quali presentare ricorso al giudice tributario e quantificare esattamente gli importi e le causali dei tributi richiesti.
Se il contribuente non presenterà ricorso chiedendo anche la sospensione dell’efficacia esecutiva e non proporrà altre istanze (come l’annullamento in autotutela, che comunque non sospende gli effetti dell’atto) dopo 30 giorni dalla scadenza del termine intimato per il pagamento il Comune potrà attivare direttamente le procedure esecutive di riscossione della somma (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti), senza dover emanare alcun altro atto successivo, salvi gli avvisi per le iscrizioni ipotecarie, i preavvisi di fermo e le notifiche dei pignoramenti. Tanto rigore non cancella, tuttavia, la possibilità di rateazione, fino a 72 rate mensili e con un minimo di 50 euro al mese a rata, per coloro che versano in situazione di difficoltà economica. In questi casi, se il debito supera i 6.000 euro, le rate non potranno essere inferiori a 36 (tre anni). In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, tuttavia, la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento a condizione che non sia intervenuta decadenza.