L’Inps ha pubblicato il modulo per fare la domanda del Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, che potrà essere inviata a partire dal 6 marzo per avere i primi accrediti sulle apposite card dalla metà di aprile. Il modulo è costituito da 9 pagine delle quali le prime 4 di istruzioni e ultime 5 di dati da compilare.
Numerose le richieste: oltre al rispetto dei requisiti, chi fa domanda deve dichiarare di aver compreso tutti i passaggi necessari, i motivi di decadenza e le sanzioni in cui si incorre. Nel modulo si ricorda anche che “in caso di esaurimento delle risorse disponibili” l’entità del beneficio sarà “rimodulata”.
Nelle istruzioni è precisato, tra l’altro che il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Tale termine di sospensione non opera nel caso della PdC che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC, qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo
Il Reddito di Cittadinanza, disciplinato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, è un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.