Con la sentenza pubblicata il 18 marzo 2026 (n. 02291/2026 REG. PROV. COLL., n. 05523/2025 REG. RIC.), il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, è intervenuto sui limiti dei poteri dei Comuni in materia di installazione di impianti di telecomunicazione e sul riparto di competenze con lo Stato.
La pronuncia ribadisce in modo netto che la disciplina dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici è riservata alla competenza statale. Ne deriva che i Comuni non possono introdurre, neppure indirettamente, vincoli che incidano su tali limiti. Eventuali previsioni regolamentari comunali che finiscano per limitare la potenza degli impianti o incidere sugli standard fissati a livello nazionale risultano quindi illegittime e devono essere disapplicate.
Al contempo, il Consiglio di Stato conferma che gli enti locali conservano poteri di pianificazione urbanistica e paesaggistica, potendo disciplinare il corretto inserimento degli impianti nel territorio. Tali poteri, tuttavia, devono essere esercitati nel rispetto dei limiti posti dalla normativa statale e non possono tradursi in divieti generalizzati o in misure tali da compromettere la copertura del servizio di telecomunicazioni.
La sentenza chiarisce inoltre che gli interventi sugli impianti di telefonia mobile rientrano nell’ambito dell’attività edilizia e richiedono la dimostrazione della disponibilità giuridica dell’immobile. In questo contesto, è legittima la richiesta da parte dell’amministrazione di documentazione idonea a comprovare il titolo abilitativo all’intervento, anche quando non espressamente prevista dalla disciplina tecnica di settore, trattandosi di un presupposto generale per la realizzazione di opere edilizie.
Un ulteriore principio riguarda il modello della segnalazione certificata di inizio attività: il Consiglio di Stato ribadisce che tale strumento non dà luogo a un procedimento amministrativo tradizionale, ma a un sistema fondato su controlli successivi. Di conseguenza, non trova applicazione l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Infine, la decisione si sofferma sui limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione, in particolare in ambito urbanistico e paesaggistico. Tali valutazioni sono sindacabili solo nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria. Resta comunque fermo l’obbligo per l’amministrazione di fornire una motivazione adeguata e di bilanciare in modo effettivo gli interessi pubblici e privati coinvolti.