Il Decreto Agosto (Dl 104/2020), in fase di discussione in Parlamento, è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Provvedimento articolato, che contiene diverse importanti misure in materia fiscale su cui vale la pena di fare il punto. In estrema sintesi, si potrebbe dire che le principali disposizioni da segnalare siano: estensione del Superbonus alle dimore storiche aperte al pubblico; rateizzazione dei versamenti in scadenza al 16 settembre; nuova rivalutazione dei beni di impresa con imposta del 3% unica per i beni ammortizzabili e non; proroga a giugno del credito d’imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività di impresa. Veniamo al dettaglio, avvalendoci del focus realizzato dall’Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili).
Art. 77 Misure urgenti per il settore turistico
Prorogato, anche al mese di giugno 2020, il credito di imposta “locazione” introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020 convertito con la legge 77/2020 (credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa e di lavoro autonomo). In altre parole, la modifica stabilisce che il periodo da prendere in considerazione per la determinazione dell’agevolazione comprende, oltre ai mesi di marzo, aprile e maggio, anche il mese di giugno. Solo per le strutture turistico ricettive con attività stagionale è compreso anche il mese di luglio. Si tratta del credito d’imposta nella misura del 60% dell’importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione, e relativo agli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, d’interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
– con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
– che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno, ai quali è riferita l’agevolazione) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (per le strutture alberghiere tale requisito non è richiesto).
La medesima agevolazione spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali.
Quanto alle modalità di utilizzo, è previsto che il medesimo credito possa essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, o in compensazione tramite Modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (senza applicazione dei limiti di importo previsti per la compensazione dei crediti d’imposta). Prevista, altresì, la cessione del credito d’imposta a terzi, tenuto conto del richiamo alla presente norma tra quelle elencate all’art.122, che dispone la cedibilità dei crediti d’imposta ammessi a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Art. 80 Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura
Con una modifica del comma 15-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 (Rilancio) convertito con legge 77/2020, si estende la detrazione potenziata al 110% – cd. Superbonus alle dimore storiche accatastate in categoria A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.
Art. 97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti in scadenza al 16 settembre ai sensi degli articoli 126 e 127 del DL 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:
– per il primo 50% delle somme in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, mediante rateizzazione, con un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
– il restante 50% delle somme dovute potrà essere effettuato, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Si ricorda che la suddetta proroga riguarda i seguenti versamenti:
– ritenute, dei contributi e dell’IVA relativi al mese di aprile e di maggio 2020, sospesi dal DL 23/2020 per i soggetti che, nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiano registrato un calo di fatturato del 33% (o del 50% per quelli con ricavi superiori a 50 mln di euro) rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. (cfr. art.126, co.1 del D.L. 34/2020 e art.18, co.1-6, del DL 23/2020);
– ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni, non operate dai sostituti d’imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro (cfr. art.126, co.2, del DL 34/2020 ed art.19 del DL 23/2020);
– scaduti a marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, contributi e IVA per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro. (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020);
– IVA scaduti a marzo 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (cfr. art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020);
– delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi assicurativi per i soggetti residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale nei Comuni della cd. “zona rossa originaria” (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020 e Decreto del MEF 24 febbraio 2020);
– a favore di determinate filiere produttive (art.61 del DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (art.127, co.1, lett.a, del medesimo DL 34/2020)
Art.98 Proroga secondo acconto ISA
Per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA e i contribuenti che adottino regimi forfetari è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Tale disposizione si applica solo a favore dei contribuenti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Art. 99 Proroga riscossione coattiva
Differito dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, dei piani di dilazione, degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Sospesi, pertanto, i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.
Art.110 Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020
Introdotta una nuova rivalutazione dei beni d impresa (ad esclusione degli “immobili merce”), e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 a favore delle società di capitali e agli enti commerciali che non adottino i principi contabili internazionali. Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, pari al 10%. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni potrà essere riconosciuto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione sia stata eseguita mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, in 3 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (in via ordinaria, 30 giugno) relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il medesimo versamento relativo ai periodi d’imposta successivi.Ciò a differenza di quanto previsto ai fini della precedente rivalutazione, stabilita dal D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità), che prevedeva due aliquote distinte per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (rispettivamente pari al 12% e al 10%). La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020) e potrà essere effettuata distintamente per ciascun bene (e non per categorie omogenee) e dovrà essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.