Come noto, dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi.
La delibera n.386/2023 dell’Arera prevede degli obblighi in tal senso che gravano sui Comuni, ma dalla sua lettura emergono alcuni aspetti riguardanti l’applicazione delle componenti perequative, che necessitano di chiarimenti immediati, considerato che i Comuni stanno predisponendo le bollette di pagamento.
La presente NOTA fa il punto sulle principali questioni applicative e ne propone le soluzioni anche alla luce di quanto emerso dal confronto informale tra ANCI/IFEL e l’Autorità.
Fonte: IFEL