In esito all’interpello presentato dal contribuente circa le modalità di determinazione della superficie catastale di un immobile ai fini del calcolo della TARI, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 306 del 2019, ha osservato che dall’atto di aggiornamento DOCFA risulta che la superficie catastale totale del caso in esame è pari a mq 191, mentre l’istanza del contribuente intesa a dimostrare una superficie pari a mq 143, non tiene conto di parte dei balconi, terrazze e simili di pertinenza dell’unità immobiliare e della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, elementi che contribuiscono a determinare la superficie catastale totale secondo le previsioni dell’Allegato C) al DPR n. 1381/1998 in mq 191, considerando che la somma dei valori c.d. ponderati (cioè, dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, nonché balconi, terrazze e simili ed aree scoperte)non può superare il 50 per cento della superficie dei vani principali. Pertanto, sommando alla superficie di mq 127 risultante dalla planimetria il suddetto 50 per cento (pari a mq 64) ne risulta una superficie totale di mq 191.
Con l’occasione, il MEF ha ricordato che sul tema della superficie assoggettabile alla TARI, l’art. 1, comma 643 della Legge n. 147/2913, prevedeva che fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Tale comma è stato integrato dal D.L. n. 16/2014 il quale ha disposto che l’utilizzo della superficie catastale per il calcolo della TARI decorre dal primo gennaio successivo alla emanazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, provvedimento emanato e pubblicato il 29 marzo 2013..Le ultime disposizioni , invece, riguardanti la revisione del catasto non hanno visto ancora la completa attuazione in assenza del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 645. Pertanto, al momento, rimane valida la disposizione che individua quale superficie assoggettabile alla TARI quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
www.finanzaterritoriale.it