Vista l’emergenza connessa all’epidemia da Covid-19, è possibile finanziare parzialmente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con le riserve di una società partecipata, in modo da ridurre la relativa tassa a carico degli utenti, purché siano rispettati vincoli e modalità di esecuzione.
Lo ha chiarito il servizio Anci Risponde (qui tutti i dettagli sul servizio stesso), sollecitato da un quesito ad hoc posto da un Comune che ha vissuto in questa drammatica fase una situazione condivisa da tante altre realtà. Anci Risponde ha precisato i seguenti aspetti: la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
QUI IL QUESITO COMPLETO
La normativa (art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e art. 52 del Dlgs. n. 446/1997) – aggiungono gli esperti del servizio – fornisce due elementi di analisi essenziali:
1) la riduzione deve essere inserita all’interno del Regolamento Comunale Tari;
2) il finanziamento della riduzione deve essere assicurato mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, mentre non rileva in alcun modo quali siano le fonti di finanziamento che il Comune stesso scelga di utilizzare per la copertura del mancato gettito.
Dal punto di vista gius-contabile – si precisa inoltre nella risposta – è certo che le risorse destinate alla copertura del gettito debbano essere di parte corrente, posto che la Tari e i costi connessi alla gestione del servizio e sottesi alla determinazione della tariffa hanno natura corrente. Se esse saranno attinte dalla partecipata, occorrerà di conseguenza concordare con il management societario il timing di distribuzione delle predette riserve, le quali dovranno materialmente affluire nelle casse dell’Ente.
Dal punto di vista societario, peraltro, è necessario distinguere tra:
– riserve disponibili, che possono essere distribuite liberamente ai soci, purché gli amministratori abbiano verificato che non vi siano perdite pregresse che altrimenti devono essere coperte prima di procedere alla distribuzione. Inoltre, se figurano in bilancio costi pluriennali, finché non è completato il loro ammortamento possono essere ripartiti utili solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire la parte di tali costi ancora presente in bilancio;
– riserve vincolate, che possono essere distribuite solo rispettando particolari procedure, quali le riserve statutarie per cui è necessaria l’assemblea straordinaria che modifichi la clausola statutaria prevista.
In ogni caso, anche per la distribuzione di riserve di utili disponibili, è necessaria una delibera assembleare che dovrà essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 gg dalla data della delibera stessa e soggetta a Imposta di Registro. “Considerando che trattasi di società a partecipazione pubblica – conclude il servizio Anci Risponde – riteniamo opportuno che prima di procedere in assemblee, il socio pubblico o i soci pubblici adottino apposito atto d’indirizzo da recepire in assemblea in modo da autorizzare il soggetto appositamente delegato a deliberare la distribuzione che dovrà, quindi, essere debitamente motivata dagli Enti soci”.