E quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sez. 6 Penale, con la sentenza n. 17664 (dep. 09/05/2025), così come si evince dalla massima diffusa a margine della pronuncia, ovvero che la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postula invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest’ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all’altrui vigilanza e direzione.
In motivazione, la Corte ha precisato che, per affermare la responsabilità dell’ente, il giudice, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, deve verificare autonomamente e incidentalmente la realizzazione di quest’ultimo, non limitandosi ad invocare l’efficacia della sentenza di prescrizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 7, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 8, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 24, Cod. Pen. art. 316 ter
Massime precedenti Vedi: N. 25648 del 2024 Rv. 286765-01, N. 22586 del 2024 Rv. 286586- 01, N. 31665 del 2024 Rv. 286871-02, N. 24058 del 2024 Rv. 286555-01, N. 14343 del 2025 Rv. 287926-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26654 del 2008 Rv. 239923-0
Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione