L’Assemblea del Senato, in terza lettura, ha approvato ieri il provvedimento con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. La legge modifica alcuni articoli dei codici penale, civile e di procedura penale. L’articolo 1 della legge va a modificare l’art. 52 del codice penale sulla “difesa legittima”, precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Il disegno di legge aggiunge poi un altro comma all’articolo 52, per il quale si considera “sempre in stato di legittima difesa” chi, all’interno del domicilio e nei luoghi assimilabili, respinga l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.
Al domicilio è equiparato ogni posto in cui venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Viene quindi esclusa, con una modifica al codice penale in materia di “eccesso colposo” nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, “trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità”. All’articolo 3 è invece stabilito che nei casi di condanna per furto in appartamento, la sospensione condizionale della pena venga subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
L’articolo 4, interviene poi sul reato di violazione di domicilio, inasprendo le pene: elevate da sei mesi ad un anno (minimo) e da tre a quattro anni (massimo) quella detentiva per il reato di violazione di domicilio. Il medesimo inasprimento è previsto in relazione all’ipotesi aggravata in cui la violazione di domicilio sia commessa con violenza contro cose o persone, quando cioè il colpevole sia armato. In tal caso il disegno di legge interviene con la pena detentiva che potrà andare da due a sei anni. Il disegno di legge eleva altresì la condanna detentiva, da quattro a sette anni, per il furto in abitazione e lo scippo.
L’articolo 5 inasprisce invece il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate con un minimo di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello previsto, ovvero dieci anni, oltre ad una multa pecuniaria. L’articolo 6 del disegno di legge interviene, infine, sul reato di rapina. La disposizione prevede la pena della reclusione elevata da un minimo di cinque anni a un massimo di dieci. Per le ipotesi pluriaggravate la pena detentiva è elevata nel minimo da sei a sette anni (il massimo resta fissato a vent’anni) e la pena pecuniaria è portata a 2.500-4.000 euro. L’articolo 7 prevede, poi, che nei casi di legittima difesa domiciliare sia esclusa sempre la responsabilità di chi di fatto si difenda. La modifica vuole fare in modo che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dagli eventi determinatisi.
Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto a un’indennità. A calcolare il risarcimento sarà il giudice con “equo apprezzamento” tenendo conto della gravità “delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”. L’articolo 8 del disegno di legge introduce alcune novità al testo unico sulle spese di giustizia, estendendo le norme sul patrocinio gratuito (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti venga disposta l’archiviazione, il proscioglimento oppure il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa, nonchè di eccesso colposo. All’articolo 9 della legge si interviene sul codice di procedura penale perchè nella formazione dei ruoli di udienza venga assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di legittima difesa domiciliare.